Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11853 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11853 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato il 01/01/1984
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39092/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Livorno, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per un furto, rideterminando la pena per il residuo reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod.pen.
Rilevato che i primi due motivi del ricorso sono inammissibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Il primo motivo, infatti, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancanza di elementi di prova sufficienti per poter affermare la responsabilità penale dell’imputato e, oltre ad essere sede per lo più di osservazioni di carattere puramente teorico, non coglie tratti di manifesta illogicità della motivazione, che ha spiegato l’irrilevanza in bonam partem del ritrovamento del navigatore in terra nei pressi del luogo teatro dei fatti, a fron dell’incontestabile coinvolgimento del prevenuto nella serie di azioni predatorie ai danni dei veicoli.
Con il secondo motivo di appello il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’ad 62 n4) cod. pen. L’aspetto risulta essere già stat compiutamente vagliato in sede di appello, laddove la Corte territoriale ha negato la possibilità di riconoscere l’operatività dell’attenuante nel caso di specie sia alla luce del valore non esigu della refurtiva, sia per il danno causato dall’imputato al camper nel quale la stessa era contenuta, a seguito dello scasso (cfr pag 5). Tale risposta è ineccepibile siccome conforme alal giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l’applicabilità, deve considerare non solo il val in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269241 – 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263434 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. – 01, in tema di ricettazione).
Ritenuto che anche la doglianza circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto mancava il corrispondente motivo di appello, né il beneficio era stato richiesto in sede di conclusioni. Ne consegue l’inammissibilità del ricor perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice
di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere COGNOME ensore COGNOME Il Presidente COGNOME