Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, evidenziando i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione di un condannato, sottolineando due principi fondamentali della procedura penale: la necessità di motivi di ricorso specifici e l’insindacabilità delle valutazioni di merito, se non manifestamente illogiche.
Il Caso in Analisi
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Torino ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due distinti motivi. Con il primo, contestava il riconoscimento di una specifica circostanza aggravante legata a un reato contro il patrimonio. Con il secondo, invece, criticava il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e attenuanti effettuato dai giudici di merito ai sensi dell’art. 69 del codice penale.
Analisi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro palese inammissibilità. Questa decisione non si basa su una valutazione del torto o della ragione dell’imputato nel merito della vicenda, ma su errori procedurali e di impostazione del ricorso stesso, che ne hanno precluso l’esame.
Il Primo Motivo: Mancanza di Specificità
Il ricorrente contestava l’applicazione di un’aggravante (art. 625, co. 1, n. 4 c.p.). Tuttavia, la Corte ha rilevato una grave lacuna nell’argomentazione: il difensore non si era confrontato con il fatto che la Corte d’Appello aveva già riqualificato il reato, trasformandolo in rapina (art. 628, co. 2 c.p.).
In pratica, il motivo di ricorso si concentrava su un aspetto di un reato che, nella sentenza impugnata, non esisteva più in quella forma. Questo rende il motivo “privo di specificità” e “manifestamente infondato”, in quanto non attinente alla reale decisione del giudice di secondo grado.
Il Secondo Motivo: La Sfera del Merito
Il secondo punto del ricorso riguardava il bilanciamento delle circostanze, ovvero come il giudice ha pesato gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per determinare la pena. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: questa valutazione è una tipica espressione del “giudizio di merito” e rientra nel potere discrezionale del giudice che ha analizzato le prove.
Il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che quest’ultima non sia frutto di un palese errore logico o di arbitrarietà. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse sufficiente e non illogica, rendendo la doglianza inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La decisione si fonda su consolidati orientamenti giurisprudenziali. La Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per quanto riguarda il primo motivo, è stato evidenziato come il ricorrente abbia proposto argomentazioni in palese contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, senza affrontare il nodo centrale della riqualificazione del reato. Per il secondo motivo, la Corte ha richiamato un’altra pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 10713/2010), la quale stabilisce che le decisioni sul bilanciamento delle circostanze, se adeguatamente motivate, sfuggono al sindacato di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce l’importanza di redigere un ricorso per cassazione con estrema precisione tecnica. I motivi devono essere specifici, pertinenti alla decisione impugnata e devono sollevare questioni di diritto, non di fatto. Contestare valutazioni discrezionali del giudice di merito, come il bilanciamento delle circostanze, è una strada quasi sempre preclusa in sede di legittimità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto privo di specificità e manifestamente infondato perché il ricorrente contestava un’aggravante relativa a un reato che la Corte d’appello aveva già riqualificato in un’altra fattispecie (rapina), senza confrontarsi con tale modifica.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze (art. 69 c.p.)?
No, di regola non è possibile. Il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestato in sede di legittimità solo se la motivazione è palesemente illogica o arbitraria, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che il ricorso viene respinto senza essere esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2305 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2305 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen., in relazione al fatto commesso in danno del Corino, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto il ricorrente, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D.S., Rv. 271757), insiste sul punto senza confrontarsi con l’avvenuta riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen.;
osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931), come avvenuto nella specie (si veda la pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.