Ricorso inammissibile: quando i motivi sono solo apparenti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei precedenti gradi di giudizio porti a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto funzionamento del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per i reati di falso materiale commesso dal privato (artt. 477 e 482 del codice penale), ha presentato ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, rideterminando unicamente il trattamento sanzionatorio. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha basato il ricorso su due motivi principali: il mancato riconoscimento della natura ‘grossolana’ del falso e un presunto vizio di motivazione riguardo l’entità della pena inflitta, nonostante la scelta del rito abbreviato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull’analisi di entrambi i motivi di ricorso, ritenuti palesemente infondati e privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
L’analisi del primo motivo: il ricorso inammissibile per motivi non specifici
Il primo motivo, con cui si lamentava il mancato riconoscimento del cosiddetto ‘falso grossolano’, è stato liquidato dalla Corte come una semplice e pedissequa reiterazione delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i motivi di ricorso devono assolvere a una funzione di critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse doglianze, ma è necessario evidenziare in modo preciso le presunte violazioni di legge o i vizi logici della motivazione del giudice precedente. In questo caso, la Corte ha sottolineato che la contraffazione non era affatto palese, tanto da aver richiesto una verifica formale da parte dell’autorità amministrativa competente per accertarne la non autenticità. Questo rende evidente l’infondatezza della tesi del falso grossolano e conferma la natura solo apparente e non specifica del motivo, conducendo alla declaratoria di ricorso inammissibile.
La valutazione del secondo motivo: la congruità della pena
Anche il secondo motivo, relativo a un presunto vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha osservato che la sanzione irrogata era prossima al minimo edittale e che la sua determinazione teneva già conto, in modo comprensivo, sia della riforma della sentenza di primo grado sia della riduzione prevista per la scelta del rito abbreviato. La Corte ha quindi giudicato la pena del tutto congrua e la motivazione della Corte territoriale adeguata e priva di vizi.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della decisione risiede nella funzione stessa del ricorso per Cassazione. Esso non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Quando un ricorso si limita a riproporre questioni di fatto o argomenti già esaminati, senza individuare specifici errori di diritto, esso perde la sua funzione e diventa un inutile appesantimento del sistema. La Corte, citando precedenti specifici, ha riaffermato che i motivi devono essere ‘specifici’ e non solo ‘apparenti’, ovvero devono contenere una critica mirata e argomentata. La ripetizione di doglianze generiche trasforma il ricorso in un atto non idoneo a innescare il giudizio di legittimità, rendendolo così inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione: è essenziale formulare motivi di ricorso che non siano una mera fotocopia di quelli presentati in appello. È necessario un lavoro di analisi critica della sentenza impugnata, individuando con precisione i punti di debolezza logico-giuridica o le errate applicazioni della legge. In assenza di tale specificità, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, che rende definitiva la condanna senza neppure un esame nel merito da parte della Suprema Corte.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato ‘non specifico’?
Un motivo di ricorso viene considerato ‘non specifico’ e ‘solo apparente’ quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni della decisione impugnata.
La contraffazione è stata considerata un ‘falso grossolano’ nel caso di specie?
No, la Corte ha escluso la natura di ‘falso grossolano’. Ha evidenziato che la falsificazione non era immediatamente riconoscibile, tanto che è stato necessario richiedere una conferma formale all’autorità amministrativa competente per accertarne la non riconducibilità all’ente che appariva averlo rilasciato.
La pena è stata ritenuta sproporzionata nonostante la scelta del rito abbreviato?
No, la Suprema Corte ha giudicato la pena manifestamente adeguata. Ha specificato che la sanzione inflitta era vicina al minimo previsto dalla legge e che teneva già conto in modo comprensivo della riduzione derivante dalla scelta del rito abbreviato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40054 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CLUSONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, nel rideterminare il trattamento sanzioNOMErio, confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della natura grossolana del falso – è fondato su motivi che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cort merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); gli elementi che hanno caratterizzato la contraffazione hanno richiesto la conferma dell’autori amministrativa competente in ordine alla non riconducibilità alla ASST della regione che aveva apparentemente rilasciato il documento.
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio irrogato anche seguito della scelta del rito abbreviato – è manifestamente infondato, avendo peraltro, irrogato un quantum di pena prossima al minimo edittale da ritenersi comprensiva, anche alla luce della riforma della sentenza di primo grado e dell forbice edittale prevista dalla legge, della riduzione susseguente alla scelta del abbreviato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19/11/2025