Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un caso recente, deciso dalla Corte di Cassazione, evidenzia come un ricorso inammissibile possa derivare non da un errore nel merito, ma dalla formulazione generica dei motivi di impugnazione. L’ordinanza in esame riguarda una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti e offre un importante monito sull’importanza della specificità e dell’analisi critica negli atti difensivi.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine dalla condanna di un soggetto, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Perugia, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di circa 487 grammi di hashish. La condanna si basava sull’articolo 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, che punisce la produzione, il traffico e la detenzione illecita di droghe.
L’Impugnazione in Cassazione e la Contestazione sulla Pena
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Le critiche (o doglianze, in termini tecnici) non vertevano sulla colpevolezza dell’imputato, ma si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. La difesa contestava la dosimetria della pena e il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato, ritenendo la sanzione inflitta eccessivamente severa.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di questa decisione risiede in un principio fondamentale del processo penale, codificato nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Secondo la Corte, i motivi presentati dalla difesa non erano supportati da una ‘necessaria analisi critica delle argomentazioni’ contenute nella sentenza impugnata.
In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse lamentele già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni che avevano indotto i giudici di merito a confermare la pena. La Corte d’Appello, infatti, aveva adeguatamente giustificato la propria decisione sulla base di due elementi concreti:
1. Il dato ponderale: la notevole quantità di droga detenuta (quasi mezzo chilo).
2. Le modalità di confezionamento: le specifiche modalità con cui la droga era stata preparata, indicative di un’attività non destinata al solo uso personale.
La Cassazione, richiamando consolidati principi giurisprudenziali (tra cui la nota sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite), ha ribadito che un ricorso non può essere una semplice ripetizione di critiche generiche. Deve, al contrario, ‘dialogare’ con la sentenza che intende contestare, smontandone punto per punto le argomentazioni. La mancanza di questo confronto critico rende l’impugnazione aspecifica e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un lavoro meticoloso di analisi della decisione che si contesta. Non è sufficiente esprimere dissenso; è indispensabile dimostrare, attraverso argomentazioni logico-giuridiche precise, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato. Un ricorso generico, che non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano un’analisi critica specifica delle argomentazioni della sentenza d’appello. La difesa si è limitata a contestare la pena senza confrontarsi con le ragioni addotte dai giudici di merito.
Su quali elementi si basava la giustificazione della pena da parte dei giudici di merito?
I giudici di merito avevano giustificato l’entità della pena inflitta sulla base di due fattori principali: il significativo dato ponderale della sostanza stupefacente (circa 487 grammi di hashish) e le specifiche modalità di confezionamento della stessa.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38583 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso sentenza della Corte d’appello di Perugia, con la quale è stata confermata quella del Tribuna Spoleto di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenz illecita di circa gr. 487 di hashish, in Massa Martana, 23/9/2021);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., perché pr motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della deci (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2 Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 201.7, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le dog inerendo al trattamento sanzionatorio (dosimetria della pena e giudizio di comparazione), tutt giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce del dato ponderale e delle modali confezionamento della droga);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024
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