Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, un esito che blocca l’esame della questione da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri rigorosi per la presentazione di un ricorso, sottolineando come la specificità dei motivi sia un requisito imprescindibile per superare il vaglio di ammissibilità.
I fatti del caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si basavano su due punti principali:
1. Una critica generale alla motivazione della sentenza riguardo alla sua responsabilità penale, ritenuta viziata e illogica.
2. La contestazione del rigetto della sua richiesta di applicare la ‘continuazione’ tra i reati per cui era stato condannato e altri reati oggetto di una precedente sentenza.
L’obiettivo del ricorrente era, da un lato, ottenere un annullamento della condanna e, dall’altro, un trattamento sanzionatorio più mite attraverso l’unificazione delle pene.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. Vediamo nel dettaglio perché entrambi i motivi sono stati giudicati non meritevoli di esame.
Il primo motivo: la violazione dell’art. 581 c.p.p.
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per la sua manifesta genericità. La Corte ha evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a prospettare ‘deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto’ necessarie a sostenere le sue richieste. In pratica, invece di contestare punti specifici e argomentati della sentenza d’appello, l’imputato si era limitato a denunciare una mera ‘illogicità della motivazione’. Questo approccio viola l’art. 581 del codice di procedura penale, che impone a chi impugna di indicare in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta.
Il secondo motivo: la manifesta infondatezza sulla continuazione
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della continuazione, è stato respinto. La Corte lo ha definito ‘manifestamente infondato’. La motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato la continuazione tenendo conto del notevole lasso di tempo trascorso tra i fatti, è stata ritenuta corretta e non contraddittoria. Secondo la Cassazione, le argomentazioni del ricorrente si ponevano in ‘palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità’, la quale richiede una prova rigorosa dell’unicità del disegno criminoso, difficilmente compatibile con una grande distanza temporale tra i reati.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un’occasione per un riesame generico del processo, ma uno strumento specifico per criticare presunti errori del giudice precedente. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere una critica puntuale e argomentata. Deduzioni vaghe o che si limitano a riproporre le stesse questioni già respinte, senza attaccare la logica della decisione impugnata, non soddisfano i requisiti di legge. Per quanto riguarda la continuazione, la Corte riafferma che il tempo è un fattore cruciale per valutare l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’. Un lungo intervallo tra i reati rende meno credibile l’ipotesi di un piano unitario concepito fin dall’inizio.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale e della precisione nell’atto di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della decisione impugnata, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Per i professionisti del diritto, ciò significa che la preparazione di un ricorso deve essere meticolosa, focalizzandosi su critiche specifiche, fondate su precisi riferimenti normativi e fattuali, per evitare una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni discussione nel merito.
Perché il primo motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non specifici. Le argomentazioni erano generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a loro sostegno, e si limitavano a contestare la mera illogicità della motivazione, in violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Qual è la ragione del rigetto della richiesta di continuazione tra reati?
La richiesta è stata giudicata manifestamente infondata. La decisione della corte precedente è stata ritenuta corretta, in particolare per aver considerato il significativo lasso di tempo trascorso tra i fatti, un elemento che contrasta con la consolidata giurisprudenza in materia di unicità del disegno criminoso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 17/07/1986
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il primo motivo del ricorso di COGNOME con cui si deduce il vizio della motivazione sulla ritenuta responsabilità dell’imputato, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazio dell’art. 581 cod. proc. pen.; per altro si contesta, nel corpo del motivo, la mera illogicità della motivazione.
Il secondo motivo, relativo al rigetto della richiesta del riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di altra sentenza, è manifestamente infondato, perché deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato.
Corretto è il rigetto tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra i fatti: s prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle e mende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.