Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa erano privi della necessaria specificità. Questa decisione offre spunti importanti sulle corrette modalità di redazione di un ricorso e sulle conseguenze di una sua formulazione generica, specialmente in presenza di recidiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basandolo su due argomentazioni principali. In primo luogo, contestava l’applicazione di una specifica circostanza aggravante (prevista dall’art. 80 dello stesso D.P.R.). In secondo luogo, lamentava l’eccessività della pena, sostenendo che i giudici non avessero correttamente bilanciato le attenuanti generiche con le aggravanti contestate.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati i motivi, non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma ha interrotto il processo sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un vizio procedurale grave: la mancanza di specificità dei motivi di ricorso. In sostanza, le argomentazioni difensive non erano state formulate in modo da contestare efficacemente e puntualmente le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: Perché un Motivo di Ricorso Deve Essere Specifico
La Cassazione ha spiegato nel dettaglio perché entrambi i motivi fossero irricevibili.
Il primo motivo, relativo all’esclusione dell’aggravante, è stato giudicato generico perché non si confrontava con la ‘puntuale esposizione dei criteri’ adottati dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva infatti spiegato chiaramente perché l’aggravante fosse stata correttamente contestata, basandosi su principi interpretativi consolidati. Il ricorso, invece di attaccare quella specifica argomentazione, si era limitato a una contestazione vaga, senza dimostrare l’errore logico-giuridico della corte territoriale.
Analogamente, il secondo motivo sulla presunta eccessività della pena e sul bilanciamento delle circostanze è stato ritenuto privo di specificità. La difesa non aveva considerato un elemento cruciale evidenziato dalla Corte d’Appello: la sussistenza di una ‘recidiva reiterata specifica’. Tale condizione, per espressa previsione normativa, è ‘ostativa ex lege’ a una diversa valutazione nel bilanciamento delle circostanze. Il ricorso ignorava completamente questo ostacolo legale, rendendo la propria argomentazione inefficace e non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per gli operatori del diritto. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito. Deve, invece, essere un’analisi critica e tecnica della sentenza impugnata, capace di individuare e dimostrare specifici vizi di legittimità. Quando la motivazione di una sentenza è ben argomentata e si fonda su elementi giuridici precisi, come la presenza di una recidiva ostativa, è onere della difesa confrontarsi direttamente con tali elementi. Ignorarli o contestarli in modo generico conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono privi di specificità, ovvero non si confrontano criticamente e puntualmente con le ragioni giuridiche esposte nella sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che l’argomentazione dell’appellante è generica, non contesta in modo mirato i passaggi logico-giuridici della decisione del giudice precedente e si limita a esprimere un dissenso non supportato da critiche precise alla motivazione.
In questo caso, perché la recidiva ha avuto un ruolo decisivo?
La recidiva reiterata e specifica dell’imputato era ‘ostativa ex lege’, cioè per legge impediva una valutazione diversa e più favorevole nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. Il ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché non ha affrontato questo specifico e decisivo punto legale sollevato dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46646 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il 31/03/1970
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 23432/24 BARLETTA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all’esclusione dell’aggravante ex art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 9) che hanno evidenziato la corretta contestazione della aggravante in corrispondenza dei criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, i quali rappresentano anche la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica, ostativa ex lege a una diversa valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024