Ricorso Inammissibile: Quando la Mancanza di Specificità Blocca la Cassazione
Nel processo penale, la fase di impugnazione rappresenta un momento cruciale per la tutela dei diritti della difesa. Tuttavia, l’accesso ai gradi superiori di giudizio non è incondizionato, ma subordinato al rispetto di precisi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di tali requisiti possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, impedendo di fatto un esame del merito della questione. Il caso analizzato riguarda una condanna per molestie telefoniche e dimostra l’importanza fondamentale della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), decideva di presentare ricorso per cassazione. La sua linea difensiva si basava su due argomenti principali:
1. Sosteneva di aver commesso un mero errore nella digitazione del numero di telefono, intendendo in realtà contattare un amico.
2. In subordine, chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, ritenendo il suo comportamento di lieve entità.
La Corte d’Appello aveva già respinto entrambe le tesi, motivando dettagliatamente la sua decisione. Contro questa sentenza, l’imputato si rivolgeva alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della colpevolezza dell’imputato, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda interamente su vizi procedurali del ricorso stesso, giudicato del tutto privo del requisito della ‘specificità’. Vediamo nel dettaglio le ragioni.
Il Primo Motivo: L’Assenza di Prove sulla Tesi Difensiva
La Corte ha osservato che la tesi dell’errore di digitazione era rimasta una mera affermazione, non supportata da alcun elemento concreto emerso nel processo. Anzi, neppure le dichiarazioni rese dallo stesso imputato durante l’interrogatorio contenevano elementi a sostegno di questa versione. Un motivo di ricorso non può basarsi su una semplice allegazione, ma deve confrontarsi con le risultanze processuali e indicare specificamente dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato nella sua valutazione.
Il Secondo Motivo: L’Attacco Parziale alla ‘Doppia Motivazione’
Il punto più interessante riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte d’Appello aveva negato la tenuità del fatto utilizzando una ‘doppia motivazione’, ovvero basando il suo rigetto su due argomentazioni distinte e autonome:
1. L’esistenza di precedenti episodi di molestia attribuiti all’imputato.
2. La particolare gravità della condotta, consistita nell’aver menzionato alla persona offesa la figlia deceduta durante la telefonata molesta, rendendo così il comportamento tutt’altro che tenue.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che, di fronte a una doppia motivazione, il ricorrente ha l’onere di contestarle entrambe. Se anche una sola delle due motivazioni resiste alla critica, essa è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione. Nel caso di specie, l’imputato aveva omesso completamente di contestare la seconda argomentazione, quella relativa alla gravità delle parole usate. Questo ha reso il suo motivo di ricorso aspecifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del processo di impugnazione: il ricorso non può essere una generica lamentela, ma deve essere un dialogo critico e puntuale con la sentenza impugnata. Il requisito della specificità dei motivi (richiamato dalla giurisprudenza consolidata, come le sentenze Galtelli e Delle Cave) impone al ricorrente di individuare con precisione il punto del ragionamento del giudice che si ritiene errato e di esporre le ragioni di diritto che supporterebbero una decisione diversa.
In questo caso, il ricorso inammissibile è la diretta conseguenza della violazione di questo principio. Sulla prima questione, non è stato offerto alcun appiglio probatorio da rivalutare. Sulla seconda, l’aver ignorato una delle due colonne portanti del ragionamento della Corte d’Appello ha reso l’intera doglianza inefficace. La Corte non ha nemmeno dovuto valutare se la prima motivazione (quella sui precedenti) fosse corretta, poiché la seconda, non essendo stata contestata, era passata in giudicato e sufficiente a giustificare il rigetto della richiesta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La preparazione di un ricorso, specialmente per cassazione, richiede un’analisi meticolosa e completa della sentenza che si intende attaccare. Non è sufficiente avere delle buone ragioni nel merito; è indispensabile esporle nel modo tecnicamente corretto.
L’insegnamento principale è che, di fronte a motivazioni multiple o complesse, ogni singola argomentazione del giudice deve essere smontata pezzo per pezzo. Trascurarne anche solo una, specialmente in caso di ‘doppia motivazione’, equivale a presentare un ricorso zoppo, destinato a essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. In particolare, la tesi dell’errore di digitazione non era supportata da alcuna prova e, soprattutto, il ricorrente non ha contestato una delle due ragioni autonome usate dalla corte precedente per negare la tenuità del fatto.
Cosa si intende per ‘doppia motivazione’ e perché è importante nel processo?
Per ‘doppia motivazione’ si intende la decisione di un giudice basata su due argomentazioni giuridiche separate e indipendenti, ognuna delle quali sarebbe da sola sufficiente a giustificare la decisione. È cruciale perché, per avere successo, l’appellante deve obbligatoriamente contestare e demolire entrambe le motivazioni; criticarne solo una rende il ricorso inutile e inammissibile.
Perché il reato non è stato considerato di ‘particolare tenuità’ secondo l’art. 131-bis cod. pen.?
Il reato non è stato ritenuto di lieve entità per due ragioni indicate dalla Corte d’Appello: primo, l’imputato aveva già commesso in passato episodi simili; secondo, il contenuto della telefonata molesta, in cui si menzionava la figlia deceduta della vittima, è stato giudicato di per sé grave e offensivo, escludendo così la possibilità di considerare il fatto come ‘tenue’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5675 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OSTUNI il 20/02/1978 avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti in ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perchØ del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che: – il primo motivo non si confronta con il percorso logico della pronuncia di appello, che ha evidenziato come la tesi dell’errore nella digitazione del numero, perchØ l’imputato intendeva telefonare ad un amico, non trovi alcun sostegno negli atti processuali, e neanche nelle stesse dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio,
il secondo motivo non si confronta con il percorso logico della pronuncia di appello che ha negato la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con una doppia motivazione, (tecnica argomentativa legittima che comporta l’onere per il ricorrente di attaccare entrambe le motivazioni a pena di aspecificità dell’impugnazione; Sez. 1, Sentenza n. 38881 del 14/07/2023, COGNOME, n.m.), ovvero facendo riferimento sia all’esistenza di precedenti episodi di cui all’art. 660 cod. pen attribuiti all’imputato sia affermando che l’aver menzionato la figlia deceduta della persona offesa nel corso della telefonata molesta, rendeva il comportamento di per sØ non tenue, argomento su cui il motivo di ricorso non prende in alcun modo posizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME