Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37045 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2004 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.187, comma 1, d. 30 aprile 1992, n.285.
I primi due motivi, attinenti alla sussistenza dello stato effettivo di altera da sostanze stupefacenti e alla dedotta violazione delle garanzie difensive previ dall’art.114 disp.att., cod.proc.pen., devono ritenersi inammissibili ai dell’art.606, comma 3, cod.proc.pen., in quanto attinenti a questioni non sollev in sede di atto di appello; ricordando che la nullità sanzionata dal citato ar disp.att., cod.proc.pen. configura una nullità a regime intermedio che può esse tempestivamente dedotta sino alla pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023)
Il motivo di ricorso attinente alla concreta dosimetria della pena inammissibile.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fiss pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., si è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008 Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e n tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti a del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione dell sanzione pari al minimo edittale, a seguito della concessione delle circostan attenuanti generiche
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo dì sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
nte Il Consigliere estensore