Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude le porte
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta redazione degli atti di impugnazione. L’ordinanza analizzata sancisce la dichiarazione di ricorso inammissibile a causa di motivi non sollevati nel precedente grado di giudizio e per censure relative alla discrezionalità del giudice. Questo caso evidenzia l’importanza di una strategia difensiva completa fin dall’appello.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale a seguito di un giudizio abbreviato. L’imputato veniva condannato per un reato, con il riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti a un’aggravante e alla recidiva.
Successivamente, la Corte d’Appello, in parziale riforma, escludeva un’ulteriore circostanza aggravante e rideterminava la pena, confermando nel resto la decisione del primo giudice. Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando due specifiche violazioni di legge.
I Motivi del Ricorso e perché è stato dichiarato inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso davanti alla Suprema Corte su due principali motivi:
1. Mancata concessione di un’attenuante specifica: Si contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista per aver riparato il danno.
2. Violazione dei criteri di determinazione della pena: Si criticava la valutazione del giudice di merito sulla quantificazione della sanzione, ritenuta eccessiva.
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fornito una motivazione chiara e netta per la sua decisione.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha rilevato che la questione relativa alla mancata concessione dell’attenuante non era mai stata sollevata nell’atto di appello. Nel processo penale vige il principio devolutivo, secondo cui il giudice del grado superiore può esaminare solo le questioni che gli sono state specificamente sottoposte con l’atto di impugnazione. Presentare un motivo per la prima volta in Cassazione lo rende, pertanto, inammissibile.
In relazione al secondo motivo, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: la determinazione del trattamento sanzionatorio è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo in casi eccezionali, ovvero quando la decisione sia frutto di puro arbitrio o sia supportata da una motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione del giudice d’appello fosse correttamente motivata e non presentasse tali vizi, rendendo la censura infondata e, di conseguenza, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chi affronta un processo penale. Dimostra che la strategia difensiva deve essere completa e articolata sin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile “conservare” motivi di doglianza per presentarli per la prima volta in Cassazione. Ogni punto contestato della sentenza di primo grado deve essere chiaramente esposto nell’atto di appello.
Inoltre, si conferma che le censure relative alla quantificazione della pena hanno scarse possibilità di successo in Cassazione, a meno che non si possa dimostrare una palese irragionevolezza nella motivazione del giudice. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Posso presentare in Cassazione un motivo di ricorso che non avevo sollevato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile perché non era stato “devoluto”, cioè presentato, con l’atto di appello. I motivi di ricorso in Cassazione devono riguardare questioni già trattate nel grado precedente.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dal giudice di merito?
Generalmente no. La determinazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è arbitraria o basata su una motivazione palesemente illogica, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 10/01/1980
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa i ~A esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di 91~I in data 11 aprile 2024 – ch aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 625 n. 4, qualificato il fatto tentativo, e riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche equivalent all’aggravante di cui all’art. 625, n. 6 cod. pen. e alla recidiva reiterata escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 6, cod. pen. e ridetermin in conseguenza a pena. Ha confermato nel resto.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.; violazione dell’art. 133 cod. pen.) non sono conse in sede di legittimità, perché il primo non devoluto con l’atto di appello; quanto secondo, giova ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
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