Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 07/05/1976 NOME nato il 25/07/1987
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NOME COGNOME e NOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 06/06/2024, che in parziale riforma della sentenza del Tribun di L’Aquila del 23/05/2023, ha assolto gli imputati per il reato di cui al capo a) perché non sussiste, e li ha condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309 del 1990, detenevano, per fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana rideterminando la pena per NOME COGNOME in anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 30.000, di multa e per NOME in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 multa.
Con un primo motivo, i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogic della motivazione, avendo la Corte di appello fondato l’affermazione della penale responsabili esclusivamente sulle risultanze sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate dall senza ulteriori riscontri.
Con un secondo motivo, riguardante la posizione della sola COGNOME si lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Con un terzo motivo, anche questo inerente la sola COGNOME si lamenta la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza della ricorrente, la marginale partecipazione della stessa a svariate ipotesi delittuose contestate, l’assenza di ulteriori procedimenti penali nei succ otto anni dai fatti contestati e, da ultimo, l’allontanamento da ambienti criminali o di dev
Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti, con la prima doglianza . inerente alla responsabilità, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tendono ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttor già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la C appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultan dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, avendo la Cort ritenuto che i colloqui captati in ambientale all’interno dell’auto nella quale il Ramilli v erano espliciti, con riferimento a prezzi, qualità ed esiti degli accordi e considerato che, nel periodo interessato, il ricorrente era stato tratto in arresto nella flagrante detenzione gr di cocaina, prova evidente che l’oggetto delle conversazioni fosse la sostanza stupefacen destinata allo spaccio. Quanto alla COGNOME, la prova della sua illecita collaborazione è in desunta dalla partecipazione della ricorrente a diverse cessioni in favore degli acquirenti Di COGNOME e COGNOME, nonché dal contenuto del colloquio ambientale intercorso tra i ricorrenti nell’auto nel giorno della scarcerazione del COGNOME, il quale diceva alla donna temuto una perquisizione domiciliare che avrebbe portato al rinvenimento di una consistente quantità di stupefacente che teneva nella sua stanza, e che era stato rassicurato dal COGNOME la quale aveva prontamente nascosto la sostanza.
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Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso il quale, oltre a prefigurare una rilet fonti probatorie estranee al giudizio di legittimità, propone delle doglianze in punto di fat
quali la Corte di appello ha ampiamente motivato ai fini dell’esclusione della lieve entità del a favore della COGNOME in quanto il giudice a quo ha affermato che dalle intercettazi
emerge una attività di spaccio costante, in favore di plurimi acquirenti, assai frequent intensa, anche nello stesso giorno, nonché la disponibilità di quantitativi consistenti di sost
richiamando in particolare l’intercettazione ambientale di cui al capo 2Z) da cui emerge l’acqu di più di 2 kg di marijuana. Con riferimento alla COGNOME, il giudice ha evidenziato c
donna si è resa protagonista di diverse cessioni in favore di COGNOME, COGNOME, COGNOME
COGNOME, e che con il coimputato concordava le cessioni programmate, le modalità di preparazione e di consegna, i crediti vantati con qualche acquirente, escludendo quindi che pe
la donna si configuri l’ipotesi della lieve entità.
La terza ed ultima doglianza proposta è inammissibile posto che, non sono deducibili con il ricor per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745), posto che, nella specie, le questioni sollevate con motivi di ricorso per cassazione non sono state dedotte in precedenza come del resto emerge anche dalla sintesi dei motivi di appello.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell’art. 616 cod. proc. alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa ricorrenti (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procediment nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025