Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28885 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28885 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di
sentite le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 11 dicembre 2018 dal Tribunale di Velletri nei confronti dell’odierna ricorrente, per i reati di cui agli artt. 110-628 e 624 cod. pen., ha rideterminato la pena, confermando nel resto.
Ha proposto ricorso per cassazione la suddetta imputata, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La contestazione aveva per oggetto, al capo 1, solo la rapina commessa ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il 1° giugno 2017. La decisione di condanna, viceversa, riguarderebbe anche il distinto delitto di furto, commesso – nella medesima data, in altro piano dello stesso fabbricato – in danno di XXXXXXXXXXXXX (la cui refurtiva, peraltro, sarebbe stata assai piø consistente).
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura il mancato riconoscimento dell’attenuante pretoria della lieve entità, nonostante il brevissimo lasso temporale del fatto, la mancanza di effrazione, la condotta meramente minatoria, l’esiguità della somma sottratta, il ruolo di basista svolto dalla ricorrente.
L’applicazione dell’art. 62bis cod. pen., d’altra parte, sarebbe stata motivata dal primo giudice proprio evidenziando la scarsa capacità delinquenziale di XXXXXXXe l’assenza di conseguenze lesive per la persona offesa.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
Sent. n. sez. 1110/2025
UP – 10/07/2025
R.G.N. 16875/2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto articolato con motivi non previamente dedotti davanti al giudice di appello.
Invero, si osserva preliminarmente come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui, a pena di inammissibilità, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trovi il proprio fondamento nella necessità di evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, perchØ non segnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01).
La chiara ratio della norma processuale la pone dunque, con ogni evidenza, come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnato da parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Dalla motivazione della sentenza, in primo luogo, non si riscontra alcuna violazione di quanto disposto dall’art. 521 cod. proc. pen.
L’apparato argomentativo fa chiaro riferimento soltanto alla rapina contestata sub 1 (oltre che al distinto furto aggravato di cui al capo 2, commesso in altra data e non oggetto di impugnazione), con particolare riguardo – tenuto conto dei motivi di gravame – al ruolo consapevolmente agevolatore svolto dall’imputata rispetto alla materiale esecuzione del delitto da parte del concorrente.
L’accenno al valore totale della refurtiva, in ogni caso, (« sottrasse altro denaro e oggetti preziosi, per un valore complessivo di euro 20.000, senza mettere a soqquadro l’abitazione, ma prelevandoli direttamente dai nascondigli, conosciuti solo da coloro che abitavano nella villa», pp. 5-6), prescinde completamente dalla topografia dell’edificio (su cui si veda la sentenza di primo grado, p. 3; la sentenza di appello, nel passaggio citato dalla ricorrente, si limita a richiamare le considerazioni del primo Giudice). In ogni caso, la rubrica imputativa faceva riferimento a «preziosi in oro (orologi, orecchini, bracciali, collane)», senza quantificarne il verosimile prezzo di mercato.
La ricorrente, introducendo questioni di merito non deducibili nel presente giudizio, postula che la sottrazione sia avvenuta in abitazioni nettamente distinte, trascurando l’unicità della condotta intimidatoria eziologicamente ricollegata all’impossessamento (minacce di morte alla sola XXXXXXXXXX) e, tra l’altro, non segnala alcun nocumento ipoteticamente derivante in tema di trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo non Ł, dunque, consentito.
L’udienza di discussione di secondo grado si Ł svolta il 4 dicembre 2024 e il relativo verbale attesta che nessuna sollecitazione Ł stata avanzata dalla difesa in merito all’attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale (cfr. le testuali conclusioni, che richiamano semplicemente i motivi di gravame: «richiedendo preliminarmente che l’imputata venga assolta al capo uno per non aver commesso il fatto; del capo 2 perchØ il fatto non sussiste. Insiste per l’assoluzione perchØ il fatto non sussiste. In via subordinata, chiede la rideterminazione della pena base perchØ Ł stata applicata in base alla normativa non vigente all’epoca del fatto»).
Dunque, già nella vigenza del novum normativo discendente dalla pronuncia di
illegittimità costituzionale, l’imputata Ł rimasta totalmente inerte sul punto davanti alla Corte di appello.
In tema di impugnazioni, non Ł deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell’attenuante di cui trattasi, ove la questione, già proponibile nel giudizio di secondo grado, non sia stata ivi prospettata, quanto meno in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. Sez. 2, n. 23239 del 05/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 22874 del 06/05/2025, Osmani, non mass.; nonchØ, in tema di estorsione, Sez. 2, n. 23116 del 04/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536-01).
Anche, quindi, a prescindere dall’apprezzamento di circostanze di valenza affatto contraria ( in primis , la commissione del fatto in abitazione e in danno di persona ultrasessantacinquenne), neppure il secondo motivo risulta consentito.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME