Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Sbagliati
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un momento cruciale nel percorso processuale, ma è fondamentale che sia redatto con precisione e pertinenza. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la non pertinenza delle doglianze possano vanificare l’intero sforzo difensivo, comportando anche una condanna economica.
Il Contesto del Giudizio: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza di condanna a otto mesi di reclusione, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. La condanna riguardava una specifica violazione del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011). L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando la sua difesa in cinque distinti motivi. In questi, denunciava presunte violazioni di legge e vizi di motivazione relativi a norme completamente estranee al reato per cui era stato processato, tra cui articoli del codice penale in materia di furto aggravato e norme sulla prescrizione.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, non ha avuto dubbi nel dichiararlo inammissibile. I giudici hanno rilevato un’evidente discrepanza tra l’oggetto della condanna e le argomentazioni proposte dall’imputato. In sostanza, la difesa non si è confrontata con il provvedimento effettivamente impugnato, ma ha sollevato questioni relative a un reato diverso e non pertinente. Questa mancanza di correlazione tra i motivi del ricorso e la sentenza contestata ha reso l’atto difensivo “generico” ai sensi dell’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su un principio cardine del diritto processuale: l’impugnazione deve essere specifica. I motivi di ricorso devono attaccare direttamente le ragioni della decisione che si contesta. Nel caso di specie, le doglianze erano del tutto scollegate dalla condanna per violazione del Codice Antimafia. È come se un avvocato contestasse una multa per eccesso di velocità argomentando su una norma relativa all’edilizia abusiva: le due cose non hanno alcun nesso logico o giuridico.
La Corte ha stabilito che un ricorso così formulato non permette un reale esame critico della sentenza impugnata, risultando di fatto inutile. Per questa ragione, è stato dichiarato inammissibile. La mancanza di elementi che potessero far pensare a un errore scusabile ha inoltre portato i giudici a concludere che la presentazione di un ricorso così palesemente infondato fosse attribuibile a colpa del ricorrente.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Errato
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze concrete e onerose. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato per il giudizio di Cassazione. Infine, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità colposa. Questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente e scrupolosa, capace di formulare atti di impugnazione pertinenti e specifici, unico modo per tutelare efficacemente i propri diritti nel processo penale.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico” e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico e inammissibile, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., quando le doglianze (motivi di ricorso) non si confrontano specificamente con il provvedimento impugnato, ad esempio riferendosi a un reato diverso da quello oggetto del giudizio.
Cosa succede se i motivi del ricorso si riferiscono a un reato diverso da quello per cui si è stati condannati?
Se i motivi del ricorso si riferiscono a un reato diverso, il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non contesta validamente la sentenza di condanna. Di conseguenza, la Corte non può esaminare il merito delle questioni sollevate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità per colpa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso stabilita in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45429 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45429 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata dal GUP del Tribunale di Foggia il 13/9/2021 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011;
Rilevato che con il ricorso, in cinque motivi, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione: 1) all’art. 17 R.D. 1775 del 1933, come modificato dall’art. 23 D.Lgs n. 152 del 1999; 2) all’art. 625, n. 2 cod. pen.; 3) all’art. 625, n. 7, cod. pen.; 4) all’art. 157 cod. pen.; 5) all’art. 157 cod. pen.;
Rilevato che le doglianze si riferiscono a un reato diverso da quello oggetto del presente giudizio e non si confrontano con il provvedimento impugnato;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. in quanto generico;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023