Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi d’Appello
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale seguire scrupolosamente le regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del non aver sollevato specifiche censure nel grado di giudizio precedente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché i motivi di ricorso devono essere presentati in appello per poter essere discussi in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda due persone condannate in primo grado per il reato di rapina. La sentenza di condanna, emessa nel settembre 2021, veniva confermata dalla Corte d’Appello di Ancona nel dicembre 2022. Insoddisfatte della decisione, le due imputate proponevano ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge legata alla determinazione della pena inflitta.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza del luglio 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (la determinazione della pena), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha rilevato un vizio fondamentale nell’impostazione del ricorso: i motivi presentati non erano mai stati sottoposti all’attenzione della Corte d’Appello.
In conseguenza di questa declaratoria di inammissibilità, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale penale: il cosiddetto ‘effetto devolutivo’ dell’appello. La Corte ha spiegato che il ricorso era:
1. Privo di specificità: I motivi non erano articolati in modo tale da consentire un esame nel merito.
2. Non consentito in sede di legittimità: La censura sulla pena non era stata precedentemente dedotta come motivo specifico d’appello, come prescritto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Questo errore procedurale ha causato l’interruzione della ‘catena devolutiva’. In parole semplici, il giudice del grado superiore può esaminare solo i punti della sentenza precedente che sono stati specificamente contestati. Se un punto non viene contestato in appello, la sentenza di primo grado su quel punto diventa definitiva, acquisendo ‘efficacia di giudicato’.
La Cassazione ha ribadito, citando precedenti giurisprudenziali, che un ricorso per motivi che non sono stati devoluti al giudice d’appello è inammissibile. Il giudice di primo grado si è già pronunciato su quei punti, e la mancata impugnazione in appello li ha resi incontestabili in una fase successiva.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un insegnamento pratico di grande valore: la strategia difensiva deve essere completa e lungimirante fin dai primi gradi di giudizio. Omettere di sollevare una specifica censura in appello preclude la possibilità di farla valere davanti alla Corte di Cassazione. Il principio della catena devolutiva serve a garantire l’ordine e la certezza del processo, impedendo che questioni non dibattute nel merito vengano sollevate per la prima volta davanti al giudice di legittimità. Pertanto, ogni motivo di doglianza deve essere tempestivamente e specificamente articolato nel corretto grado di giudizio, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, relativi alla determinazione della pena, non erano stati sollevati come specifiche censure nel precedente giudizio d’appello. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto privo di specificità.
Cosa significa ‘interruzione della catena devolutiva’?
Significa che il giudice del grado superiore (in questo caso, la Cassazione) non può esaminare questioni che non sono state specificamente contestate nel grado precedente (l’appello). Se un punto della sentenza di primo grado non viene appellato, diventa definitivo e non può più essere discusso.
Quali sono state le conseguenze per le ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, le ricorrenti sono state condannate a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro ciascuna alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45947 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45947 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME e NOME impugnano la sentenza in data 15/12/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza in data 1009/2021 che le aveva condannate per il reato di rapina.
Deducono:
Violazione di legge in punto di determinazione della pena.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché è privo di specificità e non consentito sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appell secondo quantoprescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, cornnna 3, cod. proc. pe con conseguente interruzione della catena devolutiva.
A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto pe concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giud d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 198 Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3′ Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 luglio 2023.