Ricorso Inammissibile: Cosa Succede se i Motivi non sono Dedotti in Appello?
Il sistema delle impugnazioni nel processo penale è governato da regole precise, la cui violazione può avere conseguenze definitive sull’esito del giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla mancata proposizione di specifiche censure nel grado di appello. Questo principio, fondamentale per la strategia difensiva, sottolinea l’importanza di articolare tutte le doglianze nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’interessato sollevava dinanzi alla Suprema Corte due questioni specifiche: la prima riguardava la corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90 (cosiddetta ipotesi di ‘lieve entità’ per i reati in materia di stupefacenti); la seconda contestava la sussistenza della recidiva. Entrambe le questioni, se accolte, avrebbero potuto comportare un trattamento sanzionatorio più mite per l’imputato.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un rilievo puramente procedurale: i due motivi di ricorso non erano mai stati presentati nel precedente grado di giudizio, ovvero non erano stati oggetto dell’atto di appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è tanto sintetica quanto perentoria. I giudici hanno ritenuto che le questioni relative alla qualificazione del reato e alla recidiva fossero questioni nuove, introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il processo penale è strutturato per gradi, e l’appello ha una funzione devolutiva: il giudice di secondo grado è chiamato a decidere solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati dalla parte. Introdurre argomenti nuovi in Cassazione è contrario a questo principio fondamentale. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre o introdurre nuove valutazioni sui fatti, ma un giudice della legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori, sulla base delle questioni a loro sottoposte. Sollevare una doglianza per la prima volta in Cassazione la rende, pertanto, irricevibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la pratica forense. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una decisione che preclude l’esame nel merito delle ragioni della difesa e comporta sanzioni economiche significative. Questo caso evidenzia la necessità per la difesa di articolare in modo completo ed esaustivo tutti i possibili motivi di contestazione già nell’atto di appello. Omettere una censura in quella sede significa, di fatto, rinunciare a farla valere per sempre, cristallizzando la decisione del giudice di primo grado su quel punto. Una strategia difensiva efficace richiede, quindi, una visione lungimirante che tenga conto delle preclusioni procedurali di ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati (la qualificazione del reato e la sussistenza della recidiva) non erano stati sollevati nel precedente grado di giudizio, ovvero nell’atto di appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare nuovi motivi di contestazione per la prima volta in Cassazione?
No, in base a quanto stabilito in questa ordinanza, non è possibile presentare in Cassazione motivi che non siano stati dedotti nel precedente giudizio di appello, poiché questo violerebbe il principio devolutivo che regola le impugnazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5768 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BISCEGLIE il 21/10/1981
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi hannno ad oggetto questioni – ovvero la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5. D.P.R. n. 309/90 e la sussisten della recidiva – non dedotte in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 18.11.2024