Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3005 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3005 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania con cui l’imputata era stata condannata alla pena di 3 anni di reclusione in quanto ritenuta responsabile dei reati previsti dagli artt. 222 e 223, secondo comma in relazione all’art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 219, terzo comma, n. 1, legge fall., commessi in qualità di socio illimitatamente responsabile, amministratore e di rappresentante legale sino alla data del fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, che la Corte avrebbe ritenuto integrato aggirando la necessità di motivare sulla sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di conseguire un ingiusto profitto a sé e ad altri;
ritenuto che il motivo in parola non sia consentito in sede di legittimità, atteso che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, che risulterebbe carente quanto alla determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere mitigata mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che anch’esso non sia consentito in sede di legittimità e che, in ogni caso, sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione del tutto congrua ed esente dai profili di lamentata illogicità (si veda la pag. 17 della sentenza impugnata), anche considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo, invece, sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le altre, Sez. 2, n. 2390 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025.