Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Non Possono Essere Esaminati dalla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, risultando in un ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza di un cittadino condannato per la violazione del cosiddetto ‘daspo urbano’, non per un’analisi di merito, ma per precise ragioni procedurali. Questa decisione sottolinea l’importanza di strutturare correttamente ogni fase del processo, sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato previsto dall’art. 10, comma 2 del D.L. 14/2017, comunemente noto come ‘daspo urbano’. Contro questa sentenza, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: in primo luogo, un’erronea applicazione della legge penale relativa ai presupposti del daspo urbano; in secondo luogo, una contestazione del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha dichiarati inammissibili e infondati, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi riesame della condanna.
Il Primo Motivo: L’impossibilità di Introdurre Nuove Questioni in Cassazione
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché sollevava una violazione di legge mai dedotta nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha osservato che, nell’atto di appello, la difesa si era limitata a chiedere l’assoluzione con formula dubitativa (ex art. 530, comma 2, c.p.p.) e la concessione delle attenuanti generiche. Non era mai stata contestata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del daspo urbano. Introdurre questa doglianza per la prima volta in Cassazione costituisce una pratica non consentita, che porta inevitabilmente all’inammissibilità del motivo.
Il Secondo Motivo: La Genericità nella Contestazione delle Sanzioni
Anche il secondo motivo è stato rigettato, ma come ‘manifestamente infondato’. La difesa contestava la pena e il diniego delle attenuanti generiche in modo non adeguatamente specifico. La Corte d’Appello aveva già motivato, in maniera logica, la sua decisione evidenziando l’assenza di ‘profili di meritevolezza’ nella personalità del ricorrente. Di fronte a questa motivazione, la difesa non ha offerto argomenti concreti e specifici sulla personalità del suo assistito che potessero giustificare una diversa valutazione, rendendo la doglianza generica e, quindi, infondata.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su principi cardine del diritto processuale penale. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre tutte le questioni o introdurne di nuove. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, sulla base delle questioni già dibattute in appello. Proporre motivi nuovi equivale a un tentativo di aggirare questo principio, ed è per questo sanzionato con l’inammissibilità. Allo stesso modo, le contestazioni devono essere specifiche: non basta lamentare una decisione sfavorevole, ma occorre argomentare in modo puntuale perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata o illogica. La mancanza di specificità rende il motivo generico e, come tale, destinato al rigetto.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: la strategia difensiva deve essere costruita e articolata in modo completo fin dal primo grado e, soprattutto, in appello. Qualsiasi questione non sollevata in quella sede è, di norma, preclusa per il giudizio in Cassazione. Inoltre, le impugnazioni devono essere supportate da argomentazioni specifiche e pertinenti, capaci di minare la logicità della sentenza impugnata, e non da mere e generiche lamentele. La declaratoria di un ricorso inammissibile comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica, confermando che l’accesso alla Suprema Corte è un rimedio da utilizzare con rigore e cognizione di causa.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione legale (l’erronea applicazione della norma sul daspo urbano) che non era stata presentata come motivo di lamentela nel precedente grado di giudizio, ovvero nell’atto di appello.
Per quale ragione la richiesta di attenuanti generiche è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e non specifico. La difesa non ha fornito argomenti concreti sulla personalità del ricorrente che potessero contrastare la motivazione logica della Corte d’Appello, la quale aveva già escluso la presenza di profili di meritevolezza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, poiché la Corte ha ritenuto che vi fossero profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 10, 14/2017 – censura l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza de per l’applicazione del daspo urbano, è inammissibile poiché inerente a violazioni di legge dedu dedotte nei precedenti gradi di giudizio, avendo la difesa, con l’atto di appello, proposto doglian relative alla non ritenuta assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed alla mancata concessione del attenuanti generiche;
Considerato che anche il secondo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio e il d attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, perché non adeguatamente specifico, RAGIONE_SOCIALE pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata, che, in maniera non illogica, ha l’assenza di profili di meritevolezza valorizzabili ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., non avendo la difesa offerto argomenti inerenti alla personalità del ricorrente e valorizzabili a tal fine;
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del r pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di C 3000 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma