Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna ad anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catania 27/9/2017nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lvo n. 159 del 2011;
Rilevato che con i cinque motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva, in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quanto alla determinazione della pena e per la mancata applicazione dell’art. 81 cod. pen. con altre precedenti condanne;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso non sono consentite ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non risulta che il ricorrente abbia chiesto di pronunciarsi in ordine all’art. 131 bis cod. pen. al giudice di merito (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 – 01: «In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»).
Rilevato che le censure relative alla sussistenza della recidiva e al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, con il riferimento ai plurimi precedenti penali, anche specifici, ha dato adeguato e coerente conto, degli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità e circa l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);
Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine al rigetto della richiesta di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. in quanto il giudice di merito, con il riferimento alla disomogeneità delle condotte e all’estemporaneità delle stesse, si è correttamente e coerentemente conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale i fatti devono essere frutto di un’originaria ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024