Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20033 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20033 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
treitte. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME €4442 ha concluso chiedendo -? . 9e, 1 C(,)Cf rte. 1 L GLYPH `n o e… K e co i GLYPH e», GLYPH e° 1
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Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Trapani in composizione monocratica, con la quale, per quanto di interesse in questa sede, NOME COGNOME era dichiarato colpevole dei reati di ricettazione di pistola ad aria compressa, provento di furto, di porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione di coltello a serramanico e della fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, e pertanto, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, era condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione con riguardo al porto ingiustificato del coltello.
Rileva la difesa che l’erronea indicazione nella motivazione del primo Giudice dell’oggetto dell’imputazione, indicato come pistola e non come coltello, non può essere individuato come mero errore materiale, come da sentenza di appello, avendo influito in modo decisivo sulla possibilità da parte del difensore di individuare con esattezza il quantum di pena per cui sarebbe stata aumentata, in virtù della continuazione, la pena finale irrogata. Lamenta che la motivazione della Corte di appello è illogica e contraddittoria.
2.2. Col secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., rilevando che nel caso in esame sussistevano tutti i requisiti richiesti dal legislatore per l’applicazione di tale disposto normativo.
Il difensore, pertanto, insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, conclude, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso; il difensore di NOME, AVV_NOTAIO, conclude, con memoria scritta, per l’accoglimento del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. A fronte, invero, di un iter argomentativo della sentenza di appello, scevro da vizi logici e giuridici, laddove evidenzia che l’errore commesso dal primo Giudice citando la pistola al posto del coltello, con riguardo al porto senza giustificato motivo, non è tale da inficiare di giuridica inesistenza la motivazione della sentenza sulla configurabilità di detto reato, essendo pacifica la circostanza che NOME COGNOME era trovato in possesso anche di un coltello a serramanico lungo dieci centimetri, così come indicato nel capo di imputazione sub b), e considerato, altresì, che la motivazione in diritto si adatta perfettamente anche al porto del coltello, oltre che della pistola, essendo sanzionato il porto abusivo di entrambe le armi dalla stessa disposizione di legge.
1.2. Inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. è il secondo motivo di ricorso, concernendo una violazione di legge non dedotta con l’appello. Va al riguardo osservato che, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di NOME al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.