Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’accesso alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giustizia italiana, è un percorso irto di regole procedurali precise. Un errore nella strategia difensiva può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, una decisione che non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato riguarda un imputato condannato in primo grado per il reato di furto pluriaggravato. La sentenza di condanna veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali:
1. Errata applicazione della legge penale in merito al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. A suo avviso, i giudici di merito avevano sbagliato a considerare le circostanze equivalenti.
2. Vizio di motivazione e violazione di legge riguardo all’assenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione di commettere il furto.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, respingendo entrambi i motivi per ragioni puramente procedurali.
Le Motivazioni: I Paletti della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ribadisce un principio consolidato: la valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti costituiscono un giudizio di merito, ovvero un’attività discrezionale riservata al giudice che ha analizzato i fatti. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione, a meno che non sia palesemente illogica o arbitraria. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente a giustificare la scelta dell’equivalenza tra le circostanze.
Ancora più netto è il giudizio sul secondo motivo. La Corte ha rilevato che la questione relativa all’elemento soggettivo non era mai stata sollevata come motivo di gravame nel precedente giudizio d’appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati proposti in appello. Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo’, impedisce all’imputato di ‘conservare’ argomenti difensivi per presentarli per la prima volta solo davanti alla Suprema Corte. Se il ricorrente riteneva che il riepilogo dei suoi motivi d’appello nella sentenza impugnata fosse incompleto, avrebbe dovuto contestarlo specificamente, cosa che non ha fatto.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia come sia cruciale impostare una strategia difensiva completa fin dal primo grado di giudizio, articolando tutti i possibili motivi di contestazione già nell’atto di appello. In secondo luogo, dimostra l’inutilità di presentare in Cassazione censure che mascherano una richiesta di rivalutazione dei fatti, ambito precluso alla Suprema Corte. Infine, la decisione ricorda le conseguenze concrete di un ricorso inammissibile: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato obbligato a pagare le spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sul bilanciamento delle circostanze del reato?
No, di regola non è possibile. Il bilanciamento delle circostanze è considerato un giudizio di merito, una valutazione discrezionale del giudice che non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione non è stato presentato nel precedente grado di appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce che non è consentito presentare per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state oggetto dei motivi di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14112 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSENA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’insussistenza dell’elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore cella cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2024