Ricorso Inammissibile: Quando le Eccezioni Vanno Sollevate in Appello
Nel processo penale, la strategia difensiva deve essere precisa e tempestiva. Omettere di sollevare una questione nel grado di appello può precludere la possibilità di farlo successivamente, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di articolare tutte le censure nei momenti processuali opportuni.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato in primo e secondo grado per un reato legato agli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La difesa dell’imputato si basava su due principali motivi. Il primo, di natura prettamente procedurale, riguardava la presunta violazione di legge per l’erronea indicazione dell’imputato come ‘assente’ durante il giudizio abbreviato, nonostante la legge lo consideri ‘presente’ in virtù della richiesta del rito da parte del suo procuratore speciale. Il secondo motivo, invece, attaccava la sostanza della condanna, contestando la correttezza e la sufficienza della motivazione della sentenza d’appello.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che toccano aspetti cruciali della procedura penale.
### La questione procedurale non sollevata in appello
Riguardo al primo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato un vizio insanabile: la questione non era mai stata sollevata nel giudizio di appello. Secondo un principio consolidato, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione doglianze che non siano state oggetto del precedente grado di giudizio, a meno che non si tratti di nullità assolute, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’erronea indicazione di ‘assente’ non costituisse una nullità di tale gravità, poiché non aveva comportato alcuna lesione concreta del diritto di difesa. Di conseguenza, il motivo è stato dichiarato inammissibile per tardività.
### La genericità delle censure sulla motivazione
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, contribuendo alla declaratoria di ricorso inammissibile. La difesa contestava la motivazione della sentenza d’appello come carente. La Cassazione, al contrario, ha ribadito la piena legittimità della cosiddetta ‘motivazione per relationem’. Questo si verifica quando il giudice di secondo grado, nel confermare la sentenza precedente, ne recepisce il percorso argomentativo in modo critico e valutativo, approfondendo specificamente i punti contestati dall’appellante. Nel caso in esame, la responsabilità dell’imputato si fondava su prove solide: l’arresto in flagranza dei complici, le loro chiamate in correità e le intercettazioni telefoniche che fornivano un riscontro oggettivo. A fronte di questo quadro probatorio, le contestazioni del ricorrente sono state ritenute generiche e non in grado di scalfire la logicità della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio della devoluzione, secondo cui il giudice d’appello può esaminare solo i punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati. Ciò implica che le questioni non sollevate in appello si considerano ‘rinunciate’ e non possono essere riproposte in Cassazione. In secondo luogo, il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che si limita a contestare genericamente la valutazione delle prove, senza individuare vizi logici o giuridici specifici, è destinato a essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza l’importanza di una difesa tecnica attenta e puntuale in ogni fase del processo. Le eccezioni procedurali devono essere sollevate tempestivamente, pena la decadenza. Le critiche alla motivazione di una sentenza devono essere specifiche e pertinenti, non generiche. In assenza di questi requisiti, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione una nullità processuale non eccepita in appello?
No, non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità una questione di nullità che non sia stata sollevata nel giudizio di appello, a meno che non si tratti di una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Quando è considerata legittima la motivazione di una sentenza d’appello che si richiama a quella di primo grado (per relationem)?
La motivazione ‘per relationem’ è legittima quando la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire gli aspetti del complesso probatorio che sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della difesa.
Cosa rende generico un motivo di ricorso contro la valutazione delle prove?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a contestare genericamente l’affermazione di responsabilità, senza indicare vizi logici o giuridici precisi nel ragionamento del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME, che deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 420 comma 2 ter cod.proc.pen. è inammissibile perché non dedotte9 nel giudizio di appello e non deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, non essendo una questione di nullità rilevabile in ogni stato e grado del processo. In ogni caso appare manifestamente infondate> in quanto se è pur vero che nel giudizio abbreviato .-( richiesto dal procuratore speciale dell’imputato questinla intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 – 01) non di meno l’erronea indicazione dell’imputato quale assente non pregiudica alcuna attività difensiva e non produce alcuna lesione del diritto di difesa, da cui la mancanza di interesse all’osservanza della disposizione violata e, in ogni caso, l’inosservanza dei termini di deducibilità ex art. 182 comma 2 cod.proc.pen. da parte della parte presente in quanto rappresentata dal difensore che nulla ha eccepito.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta p la correttezza della motivazione posta , noase della condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per assenza di motivazione, è manifestamente infondato. Deve osservarsi che è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 – 01). Potendosi apprezzare il vaglio critico del giudice di appello, genericamente contestato, il motivo è generico. In ogni caso, l’affermazione della responsabilità oggetto di doppio conforme accertamento si fonda sull’arresto in flagranza dei compartecipi COGNOME e COGNOME, sulla chiamata in correità di costoro che ha trovato riscontro nelle intercettazioni telefoniche la cui valenza dimostrativa, ai sensi dell’ar 192 comma 3 cod.proc.pen. quale riscontro RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei coimputati, viene genericamente contestata.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consig GLYPH stensore GLYPH
Il Presidente