Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Determinano l’Esito
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la strategia difensiva, in particolare la formulazione dei motivi di impugnazione, sia cruciale. Un ricorso inammissibile può vanificare le ragioni di un imputato, non perché infondate, ma perché presentate nel modo o nel momento sbagliato. L’ordinanza n. 4997/2024 della settima sezione penale analizza proprio un caso di questo tipo, fornendo preziose indicazioni sulla tecnica processuale.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo gravame si concentravano su due aspetti principali: in primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante e un errato bilanciamento tra le circostanze del reato. In secondo luogo, contestava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e, senza entrare nel merito delle questioni, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che le argomentazioni dell’imputato fossero necessariamente errate, ma che non potevano essere prese in considerazione per ragioni puramente procedurali. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Regole Processuali e Valutazione del Giudice
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi cardine del diritto processuale penale. Analizziamo i punti chiave che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
Motivi Nuovi in Cassazione e il Principio Devolutivo
Il primo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento di un’attenuante prevista dall’art. 385 c.p., è stato giudicato inammissibile perché la questione non era mai stata sollevata nei motivi d’appello. Nel nostro ordinamento vige il principio devolutivo, secondo cui il giudice dell’impugnazione può decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione è una mossa proceduralmente scorretta che ne impedisce l’esame.
La Ripetizione dei Motivi e il corretto giudizio sul ricorso inammissibile
Il secondo motivo, riguardante l’entità della pena, è stato considerato una mera riproduzione delle stesse lamentele già presentate alla Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva già fornito una risposta adeguata, spiegando che la pena, seppur di poco superiore al minimo, era giustificata dall’intensità del dolo e dalla gravità della condotta, caratterizzata da un allontanamento in un altro comune a bordo di un’autovettura. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito; per essere ammissibile, il ricorso deve contenere critiche specifiche alla logicità della motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni.
Offensività del Fatto e Causa di Non Punibilità
Infine, la Corte ha osservato che le stesse ragioni che giustificavano una pena superiore al minimo – ovvero la non scarsa offensività del fatto – erano sufficienti anche a escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La gravità della condotta, quindi, ha avuto un doppio effetto: ha giustificato la pena inflitta e ha impedito l’applicazione di un beneficio di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque affronti un processo penale: la forma è sostanza. Un ricorso inammissibile non è un tecnicismo fine a se stesso, ma la conseguenza della violazione di regole poste a garanzia del corretto funzionamento della giustizia. La decisione insegna che ogni fase del processo ha le sue preclusioni: un argomento non speso al momento giusto è un argomento perso. Inoltre, evidenzia come l’impugnazione debba essere un dialogo critico con la decisione precedente, non una sua semplice ripetizione. Per gli avvocati, ciò significa costruire una strategia difensiva attenta e precisa sin dal primo grado, sapendo che ogni scelta processuale avrà conseguenze irrevocabili nei gradi successivi.
 
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, se solleva questioni per la prima volta in Cassazione senza averle proposte in appello, oppure se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dal giudice precedente senza una critica specifica alla sua motivazione.
È possibile contestare la quantità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria. Non è sufficiente riproporre le stesse lamentele sulla presunta eccessività della pena già valutate dalla Corte d’Appello.
Cosa impedisce l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, l’applicazione di tale beneficio è impedita quando il fatto presenta una non scarsa offensività, desumibile da elementi come l’intensità del dolo (l’intenzione criminale) e la gravità della condotta (in questo caso, l’allontanamento in un altro comune con un’auto).
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4997  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VINCENTI NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui, sotto la prospettata questione del bilancia circostanze introduce quella per nulla assimilabile dell’omesso riconoscimento della c attenuante di cui al quarto comma dell’art. 385 cod. pen. è questione indeducibil non dedotta nei motivi di appello;
rilevato che il secondo motivo con cui si contesta la determinazione della riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territ dato adeguata risposta rilevando come quella irrogata, appena al di sopra del minim anche per le concesse attenuanti generiche, costituisse pena adeguata anche in rag apprezzata intensità del dolo e gravità della condotta caratterizzata per allontanamento in altro comune per mezzo di un’autovettura;
rilevato che le stesse ragioni alla base della non scarsa offensività del f giustificato l’esclusa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024.