Ricorso Inammissibile: L’Importanza dei Motivi d’Appello
Nel processo penale, la strategia difensiva deve essere meticolosa sin dai primi gradi di giudizio. Omettere un argomento in appello può precludere la possibilità di discuterlo davanti alla Corte di Cassazione, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa rigida regola procedurale, in un caso relativo al reato di ricettazione.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di ricettazione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su due argomentazioni principali: la prima contestava la sussistenza stessa del delitto di ricettazione, mentre la seconda lamentava l’eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi, giungendo a conclusioni differenti ma con un risultato unitario: l’inammissibilità del ricorso.
Analisi del Primo Motivo: Manifesta Infondatezza
Per quanto riguarda la prima doglianza, relativa alla configurabilità del reato di ricettazione, i Giudici Supremi l’hanno liquidata come ‘manifestamente infondata’. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente e correttamente motivato la sua decisione, applicando in modo corretto i principi giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato. Su questo punto, la Cassazione non ha riscontrato alcuna violazione di legge da correggere.
Analisi del Secondo Motivo: La Regola Processuale Decisiva
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo. La lamentela sulla pena e sulle attenuanti non è stata neppure esaminata nel merito. La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile perché la censura non era stata sollevata come specifico motivo nel precedente atto di appello. Questo passaggio è cruciale e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale, cristallizzato nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma sancisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa sul cosiddetto ‘effetto devolutivo’ dell’appello. Quando si impugna una sentenza, si ‘devolve’ al giudice superiore la cognizione del processo limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Ciò significa che il giudice d’appello può pronunciarsi solo sulle questioni specificamente contestate dall’appellante. Le parti della sentenza che non vengono impugnate passano in giudicato, ovvero diventano definitive e non più discutibili.
Di conseguenza, se un argomento – come l’eccessività della pena – non viene inserito tra i motivi di appello, si presume che l’imputato abbia accettato quella parte della decisione. Introdurre tale questione per la prima volta in Cassazione rappresenta un tentativo tardivo e proceduralmente scorretto di ampliare l’oggetto del giudizio, violando le regole che garantiscono un processo ordinato e la certezza del diritto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni difensore e imputato: l’atto di appello deve essere completo ed esaustivo. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere immediatamente censurato, pena la perdita della possibilità di farlo valere in futuro. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una formalità, ma la conseguenza diretta di una precisa strategia processuale che deve essere attentamente pianificata. Il caso in esame dimostra come una potenziale argomentazione di merito possa essere vanificata da un errore procedurale, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di dover sostenere ulteriori spese processuali e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non era stato sollevato come specifico motivo nel precedente atto d’appello, come richiesto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Il primo motivo, invece, è stato ritenuto manifestamente infondato.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso in Cassazione?
No, in base alla decisione e alla normativa di riferimento, non è consentito sollevare in Cassazione motivi che non siano stati specificamente dedotti nell’atto di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 121 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 121 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 19/11/1968
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN D/RITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordi alla sussistenza del delitto di ricettazione, risulta manifestamente infondato, in quanto il g di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4 della senten impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazio responsabilità del prevenuto per il reato contestato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo d appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc pen., come si evince dall’esame dei tre motivi di gravame, che l’odierno ricorrente avreb dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il C GLYPH liere estensore
Il Presidente