Ricorso Inammissibile: L’Errore di Non Presentare Tutti i Motivi in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile se i motivi addotti non sono stati precedentemente sottoposti al giudice dell’appello. Questo caso, riguardante una condanna per reati in materia di stupefacenti, offre un’importante lezione sulla necessità di una strategia difensiva completa e precisa sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Fermo per violazione dell’art. 73, commi 1 e 4, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Ancona.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento agli articoli 62-bis (circostanze attenuanti generiche) e 133 (gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una constatazione puramente processuale: il motivo sollevato dinanzi alla Cassazione non era stato specificamente devoluto alla Corte di Appello.
Nell’atto di appello, infatti, la difesa si era limitata a chiedere una riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73, con una conseguente rideterminazione della pena. Non era stata invece formulata una censura specifica sulla mancata concessione delle attenuanti generiche o sulla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p. per la determinazione della pena base.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte di Appello aveva correttamente valutato e respinto, con motivazione adeguata, l’unica richiesta che le era stata sottoposta, ovvero quella di riqualificazione del reato. Di conseguenza, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, introdotta per la prima volta in sede di Cassazione, costituiva un motivo nuovo.
Il principio giuridico applicato è consolidato: il ricorso per Cassazione ha la funzione di controllare la legittimità delle decisioni dei giudici di merito, non di riesaminare il fatto o di decidere su questioni non dibattute nei gradi precedenti. Introdurre motivi nuovi in Cassazione viola il principio del doppio grado di giurisdizione di merito e snatura la funzione stessa della Suprema Corte. Pertanto, il ricorso inammissibile è stata la logica e doverosa conclusione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia evidenzia l’importanza cruciale di formulare in modo completo e specifico tutti i motivi di doglianza nell’atto di appello. Qualsiasi aspetto della sentenza di primo grado che si intende contestare, sia esso relativo all’accertamento dei fatti, alla qualificazione giuridica o alla commisurazione della pena, deve essere chiaramente esplicitato. Omettere un motivo in appello significa, di fatto, precludersi la possibilità di farlo valere successivamente in Cassazione. Per gli avvocati, ciò si traduce nella necessità di un’analisi meticolosa della sentenza impugnata e nella redazione di un atto di gravame che non lasci spazio a future preclusioni. Per l’imputato, la conseguenza di un errore strategico di questo tipo è la definitività della condanna e il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato, relativo a una presunta violazione di legge sul trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis e 133 c.p.), non era stato specificamente presentato nel precedente atto di appello.
Cosa aveva chiesto l’imputato nell’atto di appello?
Nell’atto di appello, l’imputato si era limitato a chiedere la riqualificazione del reato nella fattispecie di minore gravità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e, di conseguenza, una nuova determinazione della pena, senza contestare specificamente i criteri di commisurazione della sanzione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1134 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 14/11/1992
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Cort di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Fermo per il delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.) no stato specificamente devoluto con l’atto di appello, ove, sul punto, unicamente chiesto di riqualificare il fatto ai sensi del comma 5 del predetto 73, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Doglianza che la Corte territoriale ha disatteso con motivazione adeguata (pp. 5 e 6 se app.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente ^