Ricorso inammissibile in Cassazione: quando i motivi non superano il vaglio
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in sede di legittimità. Un caso di ricorso inammissibile dimostra come non sia possibile utilizzare l’ultimo grado di giudizio per ridiscutere i fatti e le prove, ma solo per contestare la corretta applicazione della legge. La Suprema Corte ha ribadito con fermezza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, sanzionando il tentativo del ricorrente di ottenere una terza valutazione dei fatti.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di favoreggiamento personale, previsto dall’articolo 378 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due motivi principali. Con il primo motivo, lamentava la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione. Con il secondo, contestava la valutazione delle prove e il ragionamento logico seguito dalla Corte d’Appello per affermare la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e le ragioni del ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non erano consentite in quella sede. I giudici hanno sottolineato che i motivi proposti, in realtà, miravano a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è solo quello di verificare la corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto.
Le Motivazioni
Nel dettaglio, la Corte ha smontato le argomentazioni difensive. Il primo motivo, relativo alla presunta nullità della sentenza di primo grado per motivazione carente, è stato ritenuto manifestamente infondato, richiamando un consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite. Per quanto riguarda il secondo motivo, i giudici hanno osservato che le censure erano aspecifiche e tendevano a contestare la logicità della motivazione della sentenza d’appello, la quale, tuttavia, aveva già adeguatamente esaminato e respinto i profili sollevati, basando la decisione su argomenti giuridici corretti e coerenti (pagine 6-8 della sentenza impugnata). Il ricorso, quindi, si traduceva in una mera riproposizione di questioni già trattate e risolte dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
Conclusioni
La conseguenza di un ricorso inammissibile è duplice. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il ricorso deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione, non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove, come tentato in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, contestavano la valutazione dei fatti e delle prove operata dalla Corte d’Appello, tentando di ottenere un nuovo giudizio di merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali tipi di critiche non sono ammesse nel ricorso per Cassazione secondo questa ordinanza?
Non sono ammesse le censure che, pur apparendo come critiche alla motivazione, mirano in realtà a una riconsiderazione dei fatti e delle prove. Inoltre, sono inammissibili le doglianze manifestamente infondate e la mera riproposizione di questioni già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice d’appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37276 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da:
(primo motivo) doglianze manifestamente infondate (quanto alla nullità della sentenza di primo grado per motivazione carente, cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 24411);
(secondo motivo) censure volte a contestare, anche in modo aspecifico rispetto al ragionamento della Corte di appello, la motivazione della sentenza impugnata, sebbene i profili di censura sollevati con l’appello siano stati tutti adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-8, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art., 378 cod. pen., sugli elementi di prova e sulle questioni in questa sede meramente riproposte);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07 GLYPH 24.