Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Non Superano il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini precisi del giudizio di legittimità. Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, deve formulare motivi di ricorso che non si limitino a riproporre le stesse argomentazioni già sconfitte, ma che evidenzino specifici vizi di legge. Vediamo come la Corte ha applicato questi principi a un caso di evasione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per il reato di evasione, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere l’annullamento della condanna, basando la sua difesa su due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha articolato il suo appello su due punti fondamentali, entrambi però giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: La Presunta Violazione del Diritto di Difesa
Il primo motivo lamentava la mancata trasmissione al ricorrente delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. La Corte ha rapidamente liquidato questa censura come ‘manifestamente inconferente’. La richiesta del PG, infatti, era di semplice conferma della condanna di primo grado. Secondo i giudici, questa circostanza non ha inciso in alcun modo sulla capacità dell’imputato di difendersi efficacemente, rendendo il motivo privo di reale consistenza giuridica.
Secondo Motivo: La Contestazione sulla Valutazione del Dolo
Il secondo motivo, fulcro del ricorso inammissibile, era diretto a contestare il giudizio di responsabilità, in particolare la valutazione probatoria relativa all’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo di evasione. La Cassazione ha bollato anche questo motivo come inaccettabile, definendolo ‘meramente riproduttivo’ di censure già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni corrette e puntuali dai giudici di merito. Il tentativo era, in sostanza, quello di ottenere una terza valutazione dei fatti, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) valutano i fatti e le prove. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo per verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici precedenti.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che le argomentazioni della Corte d’Appello erano ‘giuridicamente corrette’, ‘puntuali’ e ‘coerenti’, senza cadere in ‘travisamenti probatori’ o ‘manifeste incongruenze logiche’. Riproporre le stesse doglianze in Cassazione, senza evidenziare un vizio di legittimità, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un inammissibile ‘terzo grado di merito’. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolve in un ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono banali: oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo era manifestamente irrilevante, mentre il secondo era una semplice riproposizione di argomentazioni già valutate e respinte dai giudici di merito, configurando un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non permessa in Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la valutazione delle prove, come l’intento colpevole (dolo), davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Si può contestare la motivazione della sentenza precedente solo se essa appare manifestamente illogica, contraddittoria o se si basa su un palese errore nella lettura di una prova (cosiddetto travisamento probatorio), circostanze che la Corte ha escluso nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33915 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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avverso ia ser,tenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente inconferente,considerato portato delle conclusioni del PG non trasmesse al ricorrente, diretto a ribadire la richiest conferma della condanna resa in primo grado, sr da non incidere in alcun modo sulle possibilità del ricorrente di difendersi puntualmente; mentre il secondo, diretto a contestare il giudizi responsabilità in relazione alla relativa valutazione probatoria, con particolare riguardo al t inerente al dolo dell’evasione ascritta al ricorrente, è meramente riproduttivo di profili di cen già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo emergenze acquisite, lette senza incorrere in effettivi e decisivi travisamenti probatori n manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.
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