Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28244 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 26/01/1978 NOME nato a NAPOLI il 20/01/1982
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME proposti con due distinti atti dai rispettivi difensori di fiducia;
ritenuto che l’unico motivo di cui si compone il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME, con cui si contestano i risultati delle indagi dattiloscopiche, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché reiterando doglianze già dedotte in appello e già congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale (si veda pag. 4 della impugnata sentenza sulla assoluta certezza degli oggettivi accertamenti tecnico-scientifici), il ricorrente ha invero censurato il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito, prefigurando un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, avulso dal sindacato del presente giudizio, essendo preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione dei dati probatori a quella compiuta nei precedenti gradi;
considerato che alle medesime conclusioni può pervenirsi in relazione al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME, anch’esso riferito al valore probatorio del rilievo dattiloscopico;
osservato che il secondo motivo del ricorso di NOMECOGNOME con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti ed erronea applicazione dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato;
osservato che, infatti, con riferimento al diniego delle suddette attenuanti, a fronte di una reiterata doglianza priva di concreta specificità, deve sottolinearsi che la motivazione dei giudici di appello risulta in linea con l’incontrastato indirizzo di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610);
osservato che, inoltre, deve rilevarsi come, contrariamente a quanto contestato, nella determinazione della pena, i giudici di merito hanno correttamente tenuto conto del disposto normativo di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen., applicando una sola delle due aggravanti ad effetto speciale contestate all’odierno ricorrente;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
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P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila pia&Guaci in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.