Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2579 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 20/11/1969
avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento sopraindicato; Ritenuto che l’appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma cod. proc. pen. deduce motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto:
il primo motivo consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probator sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità per il della mazza da baseball fuori della propria abitazione, operazione non consentita in sede d legittimità GLYPH (Sez. 2, Sentenza n. GLYPH 9106 del 12/02/2021, GLYPH COGNOME, RAGIONE_SOCIALE Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova no consiste nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verifica stata data esatta applicazione alle regole della logica nell’interpretazione dei risultati prob
il secondo motivo, dedicato alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cu all’art. 131-bis cod. pen., è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazion Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha fondato il diniego sui numerosi precedenti di cui era già gravato l’imputato;
il terzo motivo, dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è i contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ritiene che “il manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifica dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, Sentenza 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489), incensuratezza, peraltro, neanche sussistente nel caso in esame;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.