Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, una situazione processuale in cui la Corte di Cassazione respinge un appello senza nemmeno analizzarne il merito. Questo accade quando i motivi presentati dalla difesa non rispettano i limiti imposti dal giudizio di legittimità. Analizziamo una recente decisione della Suprema Corte per comprendere meglio quali sono i confini da non superare per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
La Vicenda Processuale
Il caso origina da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un imputato per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale, secondo l’art. 337 del codice penale, e lesioni aggravate. Non accettando la decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la sua colpevolezza e la pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e la Genericità delle Censure
La difesa ha tentato di smontare la sentenza di condanna attraverso tre argomentazioni principali:
1. Insussistenza del reato di resistenza: Il ricorrente contestava gli elementi oggettivi del reato, sostenendo che la sua condotta non integrasse la fattispecie prevista dalla legge.
2. Mancanza dell’elemento soggettivo per le lesioni: Si argomentava che non vi fosse la volontà di causare le lesioni aggravate.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: La difesa lamentava che i giudici di merito avessero negato le attenuanti senza una valida motivazione.
Tuttavia, come vedremo, questi motivi sono stati giudicati inadeguati per un esame in sede di legittimità.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di fornire una nuova valutazione dei fatti, attività già svolte nei primi due gradi di giudizio, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni dell’inammissibilità. I primi due motivi, relativi alla sussistenza dei reati, sono stati considerati una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già fornito argomentazioni ‘giuridicamente corrette, puntuali e coerenti’ per giustificare la condanna. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione è un’operazione non consentita dalla legge.
Anche il terzo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile per la sua ‘genericità’. La difesa, infatti, si era limitata a lamentare il mancato riconoscimento senza indicare ‘concreti elementi utili a giustificarne il riconoscimento’. In altre parole, non basta criticare una decisione, ma è necessario fornire argomenti specifici e pertinenti che dimostrino l’errore del giudice.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: per accedere al giudizio della Corte di Cassazione è indispensabile formulare motivi che attengano a vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione, e non a contestazioni sui fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito o perché sono formulati in modo generico.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti operata da un tribunale direttamente in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove e i fatti del processo, ma solo verificare che le norme giuridiche siano state applicate correttamente e che la motivazione della sentenza non sia manifestamente illogica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2823 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2823 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto i primi due motivi diretti a contestare la sussistenza costituti oggettivi della resistenza ex art 337 cp e quelli anche soggettivi delle lesioni aggra ascritte all’imputato replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giu del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglian difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo motivo appare connotato dalla madesima genericità di deduzione posta a fondamento della decisione gravata nel negare le generiche ( la mancata indicazione di concreti elementi utili a giustificarne il riconoscimento)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.