Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un esito processuale che sottolinea la funzione specifica della Corte di Cassazione nel nostro ordinamento. Quando un’impugnazione non rispetta i rigidi criteri previsti dalla legge, la Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma a una pronuncia preliminare che ha conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni di tale decisione.
I Fatti del Caso: dalla Condanna all’Impugnazione
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, e di rissa. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza nel merito, ma piuttosto che i motivi presentati dall’imputato non erano idonei a essere discussi in quella sede. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise che definiscono i confini del giudizio di legittimità.
Motivi Meramente Riproduttivi e Non Consentiti
Il principale vizio del ricorso risiedeva nella natura dei motivi proposti. La Corte ha rilevato che le censure erano ‘meramente riproduttive’ di doglianze già esaminate e respinte con argomenti corretti e coerenti dai giudici dei gradi precedenti. In pratica, il ricorso non sollevava vere e proprie questioni di diritto o vizi procedurali, ma si limitava a riproporre una diversa lettura dei fatti, contestando la valutazione secondo cui la resistenza non era stata ‘solo passiva’ e il pieno coinvolgimento dell’imputato nella rissa. Questo tipo di contestazione, che attiene al merito della vicenda, non è ammesso davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti.
La Manifesta Infondatezza su Recidiva e Generiche
Un altro motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione della recidiva. Anche su questo punto, la Corte ha ritenuto il motivo ‘manifestamente infondato’. La sentenza impugnata, infatti, presentava una motivazione sufficiente e non illogica, rendendo la decisione del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità. La Cassazione ha ribadito che la valutazione sul bilanciamento delle circostanze è una prerogativa del giudice di merito, sindacabile solo in caso di vizi logici macroscopici, qui assenti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere una possibilità di successo, l’impugnazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione gravi e palesi. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. È quindi cruciale, per la difesa, formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti alla funzione della Corte Suprema, evitando di riproporre questioni già adeguatamente risolte nei precedenti gradi di giudizio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono una mera ripetizione di argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito o perché cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorso si limita a riproporre le stesse censure e argomentazioni difensive che sono già state esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove e specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9646 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 23/10/1987
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto per un verso meramente riproduttivi di profili di c già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicame corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguar emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costitut oggettivi del reato di cui all’art 337 cp ( essendo stato escluso che la resistenza dello ste stata solo passiva) nonchè al pieno coinvolgimento dello stesso nella rissa di cui al capo mentre, per altro verso, con riguardo alla recidiva e al mancato riconoscimento delle generic il terzo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato perché la sentenza impugnat appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, destinata a rendere recessiv deduzioni difensive sul punto non censurabile in questa sede il relativo giudizio di merito;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.