Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti dell’Impugnazione nelle Misure di Prevenzione
L’ordinanza in esame offre un chiaro spaccato sui rigidi paletti procedurali che governano i ricorsi in materia di misure di prevenzione. La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ribadisce due principi fondamentali: la corretta gestione delle udienze in caso di astensione degli avvocati e, soprattutto, i limiti dei motivi che possono essere presentati in sede di legittimità. Questo caso diventa un’utile guida per comprendere perché non tutte le doglianze possono trovare ascolto davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Sorveglianza Speciale al Ricorso per Cassazione
La vicenda ha origine da un decreto della Corte d’Appello di Napoli, che confermava l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di un individuo. Ritenendo ingiusto il provvedimento, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
Il primo motivo era di natura puramente procedurale. Il ricorrente lamentava che, a seguito dell’adesione del suo difensore di fiducia a un’astensione collettiva dalle udienze, la Corte non avesse comunicato la nuova data del rinvio, nonostante anche il difensore d’ufficio nominato in sostituzione avesse aderito alla medesima astensione.
Il secondo motivo, invece, entrava nel merito della decisione, contestando la valutazione sulla sussistenza e attualità della pericolosità sociale del soggetto, elemento cardine per l’applicazione della misura di prevenzione.
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per una netta inammissibilità del ricorso.
Il Primo Motivo: La Gestione dell’Astensione del Difensore
Sul punto procedurale, i giudici hanno richiamato un principio consolidato in giurisprudenza. Quando il difensore di fiducia si astiene, viene nominato un sostituto d’ufficio. Se anche quest’ultimo dichiara di aderire all’astensione, è sufficiente che il giudice gli comunichi oralmente la data del rinvio. Non è necessario notificare nuovamente la data al difensore originario. Il sostituto processuale, infatti, esercita in quel momento tutti i diritti e le facoltà della difesa. Pertanto, la procedura seguita dalla Corte d’Appello era stata corretta e il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Il Secondo Motivo di Ricorso Inammissibile: il Vizio di Motivazione
Il secondo motivo è stato giudicato ancora più radicalmente inammissibile. La legge (D.Lgs. 159/2011) stabilisce che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Ciò significa che non è possibile contestare il cosiddetto “vizio di motivazione”, ovvero criticare il modo in cui il giudice di merito ha valutato i fatti e le prove per giungere alla sua conclusione.
Il ricorrente, lamentando un’errata valutazione della sua pericolosità sociale, stava di fatto chiedendo alla Cassazione di riesaminare il merito della decisione, un’operazione preclusa in sede di legittimità per questa specifica materia. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma solo verificare che le norme di legge siano state applicate correttamente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione sono lineari e si basano su due pilastri. In primo luogo, il rigore procedurale in caso di astensione forense, volto a garantire la prosecuzione del processo senza inutili ritardi, bilanciando il diritto di difesa con l’efficienza della giustizia. In secondo luogo, il rispetto dei limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge, non di rivedere le decisioni di fatto dei tribunali. Ammettere un ricorso basato su un vizio di motivazione in un procedimento di prevenzione significherebbe snaturare il ruolo della Cassazione, trasformandola in un terzo grado di giudizio sul merito.
L’evidente infondatezza di entrambi i motivi ha portato non solo alla dichiarazione di inammissibilità, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione in materia di misure di prevenzione è uno strumento da utilizzare con estrema cautela. È fondamentale che i motivi di impugnazione si concentrino esclusivamente su reali violazioni di norme di legge, evitando di sconfinare in critiche all’apparato motivazionale della decisione di merito. Diversamente, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso inammissibile, ma anche di incorrere in sanzioni economiche significative, come avvenuto nel caso di specie.
 
Se il mio avvocato di fiducia aderisce a un’astensione e viene sostituito da un difensore d’ufficio che a sua volta si astiene, ho diritto a una nuova notifica formale della data del rinvio?
No. Secondo la Corte, in questa situazione è sufficiente l’avviso orale dato al difensore d’ufficio presente in udienza, il quale in quel momento esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa. Non è dovuta alcuna ulteriore comunicazione al difensore di fiducia originario.
È possibile contestare la valutazione della mia pericolosità sociale in un ricorso per cassazione avverso una misura di prevenzione?
No. La contestazione della valutazione sulla pericolosità sociale attiene al merito della decisione e si configura come un “vizio di motivazione”. Nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per “violazione di legge”, escludendo quindi la possibilità di sindacare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa evidente?
Quando l’inammissibilità del ricorso è considerata palese ed evidente, come in questo caso, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver intrapreso un’azione giudiziaria infondata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34437 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34437  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato l’applicazione al proposto della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (come disposta con decreto emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione per l’applicazione delle Misure di prevenzione);
considerato che con il primo motivo è manifestamente infondato in quanto:
– «qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE, non dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell’udienza fissata dal giudice nell’ipotesi in cui il difensore d’ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria di aderire all’astensione forense, essendo sufficiente l’avviso orale a quest’ultimo che, in qua sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa» (Sez. 2, n. 34474 del 06/0 Chiesa, Rv. 276973 – 01);
ragion per cui all’assenza del difensore di fiducia – nominato il 19 ottobre 2024, dopo rituale notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 6 novembre 2024 – a quest’ultima udienz sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore (che pure si è astenuto) correttamente non ha fatto seguito
considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale si deduce la violazione dell’a 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 – oltre a contenere assedi generici inidonei a costituire u effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01) censura con assunti sia la qualificazione del proposto sia l’attualità del sua pericolosità sociale, finendo col prospettare irritualmente un vizio di motivazione, dato che procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c pen.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.