Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina il Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, un concetto fondamentale nel nostro sistema processuale. Quando un ricorso viene definito tale, significa che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità e, pertanto, la Corte non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate. Questo accade, come nel caso di specie, quando i motivi di appello sono una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare reali questioni di legittimità.
I Fatti del Caso in Esame
Un individuo veniva condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, relativo alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado (revocando la confisca di una somma di denaro), confermava la sua responsabilità penale. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorrente basava il suo appello su tre punti principali:
1. Erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.
2. Mancata motivazione riguardo alla non esclusione della recidiva contestata.
3. Mancata motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse ammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. In pratica, il ricorrente chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un compito che non rientra nelle sue competenze.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio cardine della procedura penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Nel caso specifico, i motivi erano ‘meramente riproduttivi’, ovvero non denunciavano un vizio di legittimità della sentenza impugnata (come un’evidente violazione di legge o una motivazione inesistente o palesemente illogica), ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti operata dalla Corte d’Appello. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di puro arbitrio, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione è indispensabile individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito e riproporre le stesse difese. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito al ricorrente delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso non sollevava vizi di legittimità, ma mirava a un riesame dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
La Corte di Cassazione può modificare la pena stabilita da un altro giudice?
Generalmente no. Secondo questa ordinanza, la determinazione della pena (trattamento sanzionatorio) rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è arbitraria o basata su una motivazione palesemente illogica, circostanze non riscontrate nel caso in esame.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1178 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1178 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 22/12/1990
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fachechi NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale per aver revocato la confisca del denaro e disposto l’immediata restituzione all’avente diritto, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobr 1990, n. 309.
Ritenuto che i motivi sollevati (Erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90, mancanza di motivazione, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; mancanza della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. imp.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 5 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore