Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è una Copia del Passato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente definito quando non introduce nuovi e validi elementi di diritto. In questo caso, la Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione di un cittadino condannato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, sottolineando un principio fondamentale del processo penale: non si può chiedere al giudice di legittimità di rivalutare questioni già esaminate e motivate correttamente nei gradi di merito.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Ritenendo ingiusta la decisione, l’individuo ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha giudicati inammissibili. La Corte ha osservato che le argomentazioni proposte non erano altro che una riproposizione di “profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria ma estremamente chiara. Un ricorso per Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse obiezioni già sollevate e respinte in appello. Il giudice di legittimità non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva già motivato in modo “logico, coerente e puntuale” su tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati. In particolare, aveva adeguatamente argomentato in merito a:
* Integrazione del reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.): La Corte d’Appello aveva correttamente identificato la sussistenza degli elementi necessari, come il compimento di un atto d’ufficio da parte del pubblico ufficiale e la presenza di più persone al momento del fatto.
* Sussistenza del reato di resistenza (art. 337 c.p.): Era stata confermata la presenza di una condotta di resistenza, seppur passiva, e la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, ovvero la volontà di opporsi all’atto del pubblico ufficiale.
Poiché il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime critiche senza evidenziare vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza d’appello, la Cassazione ha ritenuto il ricorso privo dei requisiti per un esame nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, che attacchino la sentenza impugnata per vizi di legge o per manifesta illogicità della motivazione, e non semplicemente per un disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica a carico del ricorrente, a dimostrazione della serietà con cui l’ordinamento sanziona le impugnazioni meramente dilatorie o infondate.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché i motivi presentati sono considerati non idonei dalla legge, come in questo caso in cui erano una mera ripetizione di argomenti già valutati e respinti.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, con lo scopo di scoraggiare impugnazioni palesemente infondate.
Quali erano i reati per cui era stata emessa la condanna?
I reati contestati erano oltraggio a pubblico ufficiale, secondo l’articolo 341-bis del codice penale, e resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POGGIOMARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis e 337 cod. pen. inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ed invero la Corte territor motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione degli element costitutivi dei reati contestati e, in particolare, quanto: alla integrazione dei pr compimento di un atto di ufficio e della presenza di più persone ex art. 341-bis cod. pen. (c pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); alla sussistenza di una ipotesi di resistenza passiva alla mancanza del dolo ai sensi dell’art. 337 cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024