Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
Il concetto di ricorso inammissibile rappresenta un punto cruciale nel sistema processuale penale, segnando uno sbarramento all’analisi di merito di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di essere discusso nel dettaglio, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dagli articoli 56 e 393 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e la correttezza della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 febbraio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel vivo delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando vizi che impedivano la prosecuzione del giudizio. Le ragioni di tale decisione sono principalmente due: la manifesta infondatezza e la natura ripetitiva dei motivi.
La Manifesta Infondatezza dei Motivi
I giudici di legittimità hanno ritenuto che le censure mosse alla sentenza impugnata fossero ‘manifestamente infondate’. Questo significa che le argomentazioni del ricorrente apparivano, a una prima e sommaria analisi, prive di qualsiasi pregio giuridico. Nello specifico, la Corte ha fatto riferimento alle pagine 4 e 5 della sentenza d’appello, dove il giudice di merito aveva già adeguatamente motivato sia la configurabilità del reato contestato sia le ragioni per cui non era necessario svolgere ulteriori accertamenti tecnico-informatici.
La Ripetitività delle Censure
Un altro fattore decisivo è stato il carattere ‘meramente riproduttivo’ dei motivi di ricorso. In pratica, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre alla Cassazione le stesse identiche doglianze già presentate, esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. Questo atteggiamento processuale è sanzionato con l’inammissibilità, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono semplicemente ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è sintetica ma perentoria. Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché le censure sono manifestamente infondate e non fanno altro che replicare questioni già adeguatamente risolte in appello. La Corte ha sottolineato come la sentenza di secondo grado avesse già fornito risposte logiche e giuridicamente corrette sia sulla sussistenza del reato sia sull’esclusione della continuazione ex art. 81 c.p. Presentare un ricorso che ignora tali motivazioni, senza introdurre validi argomenti di diritto, si traduce in un abuso dello strumento processuale, che giustifica una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma comporta anche oneri economici per il ricorrente. In questo caso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e concreti della sentenza impugnata, e non può essere una semplice riproposizione di argomenti di fatto già esaminati e respinti nei gradi di merito.
Per quali ragioni la Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
La Corte può dichiarare un ricorso inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, ovvero privi di fondamento giuridico evidente, o quando sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che l’appellante si limita a riproporre le stesse argomentazioni e critiche già presentate e valutate negativamente nel precedente grado di giudizio, senza introdurre nuovi profili di illegittimità della decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di conda reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad ogg manifestamente infondate;
considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice d vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, sulla configurabilità del reato contestato espletamento di accertamenti tecnico-informativi, pag. 5 sull’esclusione della contin ex art. 81 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.