Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di lesioni personali pluriaggravate, cori recidiva reiterata ed infraquinquenn riducendo la pena ad anni due e mesi sei di reclusione;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legg vizio di motivazione quanto alla mancata partecipazione dello stesso all’udienza in cui è stata emessa la sentenza contestata – è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, che evidenziano come la Corte di appello non abbia errato nel celebrare l’udienza del 10 luglio 2023 in assenza dell’imputato; a questo proposito va osservato che:
l’avviso ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen. inserito nel ricorso attiene procedimento n. 3507/20 RGNR e 7567/21 RG. appello, mentre i numeri che contrassegnano il presente procedimento sono: 10510/21 RGNR e 2363/22 RG APP;
Ugualmente è a dirsi per la richiesta di traduzione del detenuto avanzata via EMAIL dall’AVV_NOTAIO, che concerne, quindi, altro procedimento, peraltro fissato per il 1 settembre 2022;
Il presente processo, in fase di appello, si è svolto con rito cartolare non partecipato.
Ne consegue che non risulta violato alcun obbligo di traduzione da parte della Corte di appello.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità – non è consentito in sed di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di u ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specific riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di leg vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. p. 6). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprude
di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – con cui l ricorrente lamenta violazione di legge vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva reiterata – – è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente riconosciuta facendo riferimento all’eloquenza dei precedenti rispetto all’inclinazione dell’imputato a delinquere e nuovo reato quale sintomo di una rinnovata pericolosità sociale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissib le, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.