Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello si Basa su un Errore di Fatto
Nel complesso mondo della giustizia penale, l’atto di impugnare una sentenza è un diritto fondamentale. Tuttavia, tale diritto deve essere esercitato con rigore e precisione. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su presupposti errati, non solo non porti al risultato sperato, ma possa anche comportare conseguenze economiche negative per chi lo propone. Analizziamo insieme la vicenda per comprenderne i principi.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di cui all’art. 385 del codice penale, decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità. Il fulcro della sua difesa davanti alla Suprema Corte si concentrava su un unico punto: la presunta eccessiva severità della pena inflitta.
L’Unico Motivo del Ricorso: un Errore di Fondo
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non applicare le attenuanti generiche, circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. La doglianza, apparentemente legittima, nascondeva però un vizio fondamentale. Il motivo del ricorso si basava, infatti, su un presupposto di fatto completamente errato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione è tanto semplice quanto perentoria: le attenuanti generiche, la cui mancata applicazione era stata posta a fondamento dell’impugnazione, erano in realtà già state concesse all’imputato sin dal primo grado di giudizio. 
Di conseguenza, il motivo di ricorso non era solo debole, ma manifestamente infondato, poiché criticava una presunta omissione del giudice che, nei fatti, non era mai avvenuta.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che un ricorso non può basarsi su affermazioni contrarie alla realtà processuale. Lamentare la mancata concessione di un beneficio già ottenuto significa presentare una censura priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico. Questo tipo di errore rende l’impugnazione non meritevole di un esame nel merito, conducendo direttamente a una dichiarazione di inammissibilità.
La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui, di fronte a un’impugnazione palesemente infondata, il ricorrente non solo vede respinta la sua richiesta, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare ricorsi pretestuosi o superficiali; dall’altro, compensare l’impiego di risorse giudiziarie per un’attività processuale rivelatasi futile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella procedura penale: la serietà e l’accuratezza nella formulazione dei motivi di ricorso sono essenziali. Un’impugnazione deve fondarsi su vizi concreti e dimostrabili della decisione impugnata e non su errori di fatto o su una lettura distorta degli atti processuali. La conseguenza di un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza non è solo il mancato accoglimento delle proprie istanze, ma anche l’imposizione di un onere economico aggiuntivo, che in questo caso è stato quantificato in tremila euro oltre alle spese processuali. Un monito importante per tutti gli operatori del diritto sull’importanza di una difesa tecnica scrupolosa e diligente.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su un unico motivo manifestamente infondato: il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, le quali erano però già state applicate nella sentenza di primo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa decisione riguardo alla presentazione di un ricorso?
Questa decisione sottolinea che i motivi di ricorso devono essere fondati su elementi concreti e veritieri presenti negli atti processuali. Presentare un’impugnazione basata su presupposti di fatto errati non solo è inutile, ma espone anche al rischio di sanzioni economiche.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7113  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALO DEL COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35246/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo al preteso vizio di motivazione dell’ordina di inammissibilità dell’appello è manifestamente infondato perché afferente alla eccessiv severità del trattamento sanzioNOMErio conseguente alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, in realtà già concesse fin dal primo grado di giudizio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024