Ricorso Inammissibile: la Cassazione fa Chiarezza sui Motivi Infondati
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, significa che i motivi addotti sono talmente privi di fondamento da non poter essere nemmeno esaminati nel merito. Con l’ordinanza n. 43925 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito questo principio, offrendo importanti chiarimenti su due aspetti cruciali del diritto e della procedura penale: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la distinzione tra legittimazione e procura della parte civile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava, in primo luogo, la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, contestava la validità della costituzione di parte civile, sostenendo un difetto nella procura speciale conferita al difensore.
La vicenda era aggravata dalla condotta dell’imputato stesso, il quale per circa due anni si era reso irreperibile, trasferendosi altrove e violando così gli oneri di custodia sui beni sottoposti a procedura, impedendone di fatto la vendita giudiziaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È interessante notare che la Corte ha escluso la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile. La ragione risiede nel fatto che quest’ultima aveva presentato una memoria con argomentazioni che andavano oltre la semplice valutazione preliminare di inammissibilità, contravvenendo alle finalità specifiche del meccanismo processuale previsto dall’art. 610, comma 1, del codice di procedura penale, come interpretato dalle Sezioni Unite.
Le Motivazioni: Analisi dei Motivi di Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la palese infondatezza.
Primo Motivo: L’Errata Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Il ricorrente chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che la decisione della Corte d’Appello era corretta, poiché si basava non solo sulla natura del reato, ma soprattutto sulla “protratta” violazione degli oneri di custodia. La condotta dell’imputato, che si era reso irreperibile per due anni ostacolando attivamente la procedura giudiziaria, è stata ritenuta incompatibile con il presupposto della tenuità dell’offesa. Un comportamento ostruzionistico di tale gravità non può essere considerato di lieve entità.
Secondo Motivo: Confusione tra Procura Speciale e Legittimazione della Parte Civile
Il secondo motivo del ricorso inammissibile si basava su un equivoco giuridico. L’imputato confondeva la procura speciale, che l’art. 76 c.p.p. richiede per autorizzare un avvocato a costituirsi parte civile, con la legittimazione all’azione civile, disciplinata dall’art. 74 c.p.p. Quest’ultima attiene al diritto sostanziale del danneggiato dal reato di chiedere il risarcimento.
Nel caso di specie, la persona che si era costituita parte civile era stata espressamente autorizzata dall’amministratrice della società danneggiata. Pertanto, la sua legittimazione a esercitare l’azione civile era pienamente valida, rendendo la doglianza del tutto infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza della Cassazione offre due importanti lezioni. In primo luogo, ribadisce che la valutazione sulla tenuità del fatto ai fini dell’art. 131-bis c.p. non può prescindere dalla condotta complessiva dell’imputato, inclusa quella processuale. Atteggiamenti ostruzionistici e la violazione prolungata di obblighi di legge sono elementi che possono legittimamente escludere l’applicazione del beneficio.
In secondo luogo, la pronuncia chiarisce un punto tecnico ma fondamentale della procedura penale: la legittimazione della parte civile è un requisito sostanziale che non va confuso con il requisito formale della procura speciale al difensore. Un ricorso inammissibile basato su tale confusione dimostra la necessità di una corretta comprensione degli istituti processuali.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono ‘manifestamente infondati’, ovvero privi di qualsiasi pregio giuridico al punto da non richiedere un esame nel merito.
Perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata esclusa in questo caso?
È stata esclusa perché la motivazione si fondava anche sulla ‘protratta’ violazione degli oneri di custodia da parte del ricorrente, il quale si era reso irreperibile per circa due anni, impedendo la vendita giudiziaria dei beni. Tale condotta è stata ritenuta incompatibile con la tenuità del fatto.
Qual è la differenza tra legittimazione all’azione civile (art. 74 c.p.p.) e procura speciale (art. 76 c.p.p.)?
La legittimazione all’azione civile (art. 74) è il diritto del soggetto danneggiato dal reato di chiedere il risarcimento. La procura speciale (art. 76) è invece l’atto formale con cui tale soggetto conferisce al proprio avvocato il potere di rappresentarlo nel processo per costituirsi parte civile. Il ricorso confondeva questi due distinti profili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43925 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a POLLA il 14/06/1984
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo non considera che in ogni caso la motivazione di esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. si fondava anche sulla “protratta” violazione degli oneri di custodia incombenti sul ricorrente (da ci due anni il ricorrente si era infatti trasferito altrove, rendendosi irreperibi procedura e impedendo la vendita giudiziaria dei beni); il secondo motivo confonde la procura speciale che va conferita per la costituzione della parte civile ex art cod. proc. pen. con la legittimazione all’azione civile ex art. 74 cod. proc. (nella specie, veniva in considerazione solo quest’ultimo profilo, risultando persona costituita espressamente autorizzata dall’amministratrice della societ danneggiata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto che non si deve far luogo alla condann del ricorrente alla rifusione ,X41- i tek1ci delle spese in favore della parte civile, in quantolha prodotto una memori contenente l’indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazi preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e peculiari finalità del meccanismo di cui all’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (c Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d la somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso iI/31/10/2024.