Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Infondati e la Prescrizione Non Salva
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su due aspetti cruciali del processo penale: l’applicazione delle nuove norme procedurali e gli effetti di un ricorso inammissibile sulla declaratoria di prescrizione. La Suprema Corte, confermando una condanna per lesioni e minacce, ha respinto le doglianze dell’imputato, ritenendole manifestamente infondate e ribadendo principi consolidati.
Il Caso: Dall’Appello alla Cassazione
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Salerno per i reati di lesioni personali e minaccia, ha presentato ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si basavano su due argomenti principali: uno di natura procedurale e l’altro sostanziale, legato al decorso del termine di prescrizione.
L’appellante sosteneva, in primo luogo, la violazione del termine a comparire nel giudizio d’appello e, in secondo luogo, l’avvenuta estinzione dei reati per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le argomentazioni della difesa. Questa decisione non solo rende definitiva la condanna, ma stabilisce anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
La Questione sul Termine a Comparire
Il primo motivo di ricorso riguardava la presunta violazione dell’art. 601, comma 3, del codice di procedura penale. La difesa riteneva applicabile il nuovo termine di quaranta giorni introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), anziché quello previgente di venti giorni. La Cassazione ha smontato questa tesi richiamando una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite, la quale ha stabilito un chiaro criterio temporale: il nuovo termine si applica solo agli atti di impugnazione proposti a partire dal 1° luglio 2024. Poiché l’appello in questione era anteriore, il termine di venti giorni era stato correttamente applicato.
Il Calcolo della Prescrizione e l’impatto di un ricorso inammissibile
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato anch’esso giudicato infondato. La Corte ha effettuato un calcolo meticoloso, partendo dalla data di consumazione dei reati (15 febbraio 2015). Al termine base di sette anni e sei mesi, ha sommato correttamente un totale di 650 giorni di sospensione dovuti a vari eventi processuali (astensioni, legittimi impedimenti, sospensione Covid-19 e rinvii chiesti dalla difesa). Il risultato di questo calcolo ha portato a fissare la data di estinzione del reato al 24 maggio 2024, una data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello (16 maggio 2024). Pertanto, al momento della decisione di secondo grado, il reato non era ancora prescritto.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza si fonda su due pilastri giuridici di grande rilevanza. Il primo riguarda l’applicazione delle leggi processuali nel tempo, mentre il secondo concerne le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso.
In primo luogo, la Corte ha ribadito il principio di tempus regit actum, secondo cui la validità di un atto processuale si valuta in base alla legge in vigore al momento del suo compimento. La decisione delle Sezioni Unite citata ha fornito un’interpretazione definitiva, evitando incertezze applicative sulla nuova disciplina dei termini a comparire.
In secondo luogo, e con implicazioni ancora più significative, la Corte ha spiegato perché non potesse essere presa in considerazione l’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello. Citando un fondamentale principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 32/2000), ha chiarito che un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non ha il potere di rilevare e dichiarare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, verificatesi in un momento successivo alla decisione impugnata. L’inammissibilità cristallizza la situazione giuridica al momento della sentenza di secondo grado.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma l’importanza di presentare ricorsi fondati su motivi solidi e non meramente dilatori. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma una decisione che preclude ogni ulteriore esame nel merito e blocca la possibilità di beneficiare di cause estintive sopravvenute, come la prescrizione. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea la necessità di una valutazione attenta e rigorosa dei presupposti di un’impugnazione, per evitare conseguenze pregiudizievoli per l’assistito, tra cui la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
A partire da quale data si applica il nuovo termine a comparire di 40 giorni nel processo d’appello?
Sulla base di una decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, il nuovo termine di 40 giorni, introdotto dalla Riforma Cartabia, si applica esclusivamente agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. Per gli appelli presentati prima di tale data, resta valido il precedente termine di 20 giorni.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiararne l’estinzione?
No, se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile. La giurisprudenza consolidata afferma che un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale e, pertanto, preclude alla Corte la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza un esame del merito. Di conseguenza, la sentenza di condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41065 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41065 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585 e 612 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l’inosservanza del termine a comparire di cui all’art. 601 comma 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce del principio sancito dalle Sezioni Unite (decisione assunta all’udienza del 27/06/24 diffusa in pari con informazione provvisoria) secondo cui la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni (anziché in venti) il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d’impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (mentre nella specie l’appello è anteriore a detta data);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell’omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, in quanto:
i reati si sono consumati in data 15 febbraio 2015;
il termine prescrizionale per ciascuno di essi è pari ad anni sette e mesi 6;
vanno computati 650 giorni di sospensione (correttamente indicati a pag. 11 della sentenza impugnata: 273 giorni per l’astensione delle Camere Penali dal 13/01/2017 al 13/10/2017, 60 giorni per legittimo impedimento del difensore dal 21/02/2018 al 04/07/2018, 60 giorni per legittimo impedimento del difensore dal 13/02/2019 al 15/05/2019, 64 giorni di sospensione Covid-19 in relazione all’udienza del 25 marzo 2020, 60 giorni per legittimo impedimento del difensore dall’08/06/2022 al 07/12/2022, e 133 giorni per rinvio chiesto dalla difesa dal 18/01/2023 al 31/05/2023);
il termine prescrizionale sarebbe decorso in data 24 maggio 2024, successiva alla pronuncia della sentenza di appello;
Chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024