Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Confini del Giudizio di Legittimità
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve prestare la massima attenzione ai motivi che presenta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente archiviato, ribadendo i rigidi paletti del giudizio di legittimità. Il caso analizzato dimostra l’importanza di formulare censure precise e di sollevare tutte le questioni rilevanti già in sede di appello.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna a un anno e due mesi di reclusione, confermata dalla Corte di Appello. La condanna era stata emessa per un reato previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su tre distinti motivi:
1. La mancata conversione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 20 bis del codice penale.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva contestata.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
L’imputato lamentava, in sostanza, un’eccessiva severità da parte dei giudici di merito e la violazione di specifiche norme di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e, senza entrare nel merito di tutte le questioni, ha emesso un’ordinanza che dichiara il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel profondo alle richieste dell’imputato, ma che il ricorso, per come è stato presentato, non poteva essere giudicato. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha fornito una motivazione chiara e distinta per ciascuno dei punti sollevati dal ricorrente, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Manifesta Infondatezza dei Primi Motivi
I primi due motivi, relativi alla conversione della pena e alle attenuanti generiche, sono stati liquidati come ‘manifestamente infondati’. La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte di Appello aveva adeguatamente e coerentemente motivato le proprie decisioni. In particolare, i giudici di merito avevano basato il loro diniego sui precedenti penali dell’imputato, recenti e specifici, ritenendoli indicativi di una certa pericolosità sociale. Questa valutazione, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e si basa sui criteri dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole), non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria, come nel caso di specie.
Preclusione del Terzo Motivo e Limiti del Giudizio
Il terzo motivo, riguardante la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), ha incontrato un ostacolo di natura puramente procedurale: la preclusione. La Corte ha rilevato che questa specifica doglianza non era mai stata sollevata nel giudizio di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Poiché la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione fattuale, non consentita alla Corte di Cassazione, la questione era ormai preclusa. Inoltre, la Corte ha sottolineato come l’intero ricorso fosse teso a sollecitare una ‘diversa e alternativa lettura’ dei fatti, un’operazione che esula completamente dai compiti del giudice di legittimità, il cui ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, il giudizio di merito (primo grado e appello) è la sede deputata per la valutazione delle prove e per l’esercizio del potere discrezionale del giudice in materia di pena e circostanze. Le decisioni prese in tale sede, se sorrette da una motivazione logica e coerente, sono difficilmente attaccabili in Cassazione. In secondo luogo, la strategia difensiva deve essere completa fin dai primi gradi di giudizio. Omettere di sollevare una questione in appello ne comporta, nella maggior parte dei casi, la definitiva preclusione, rendendo impossibile farla valere davanti alla Suprema Corte. Pertanto, un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche una lezione sull’importanza del rigore tecnico e della completezza argomentativa in ogni fase del procedimento.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato ‘manifestamente infondato’?
Un motivo è ‘manifestamente infondato’ quando le censure proposte non hanno alcuna possibilità di accoglimento, ad esempio perché si basano su argomentazioni prive di pregio giuridico o perché contestano valutazioni di merito del giudice (come quelle sulla pericolosità dell’imputato o sulla concessione delle attenuanti), che sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘precluso’ in sede di Cassazione?
Significa che la questione non può essere esaminata dalla Corte perché doveva essere sollevata in una fase precedente del processo, tipicamente nell’atto di appello. Secondo l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., le questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere presentate per la prima volta in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, salvo che la colpa sia esclusa, al versamento di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBANO LAZIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna ad anni uno e mesi due di reclusione pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lvo n. 159 del 2011;
Rilevato che con i tre motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che la doglianza oggetto dei primi due motivi sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento agli elementi ai precedenti penali, recenti e specifici, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento sia della decisione riguardo l’inidoneità della sostituzione della pena che in merito al giudizio di pericolosità e circa l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena, anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che tale valutazione, così come la motivazione contenuta a pag. 5, è conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non è sindacabile in questa sede;
Rilevato che lk censurek relativetalla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. non risulta essere stata oggetto di appello e che la stessa, pertanto, è ora preclusa in questa sede ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ciò anche in quanto comporta un giudizio in fatto non consentito a questa Corte;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri dì giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/6/2024