Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letti anche i motivi aggiunti presentati dal difensore del ricorrente con cui si insiste anche per l’accoglimento dei motivi di ricorso già proposti, evidenziandone l’ammissibilità e la fondatezza;
Ritenuto che i motivi originari dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da:
(primo motivo) doglianze manifestamente infondate (tra tante, sulla rilevanza della recidiva in bilanciamento, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057) e del tutto generiche (quanto alla incostituzionalità dell’art. 99 cod. pen., sulla quale, in ogni caso, cfr. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522);
(secondo motivo) censure manifestamente infondate (quanto alla prescrizione del reato; quanto al calcolo dell’aumento della pena per il computo del periodo di prescrizione del reato, trattandosi di recidiva reiterata infraquinquennale – pari a 2/3 ex art. 99, quarto comma cod. pen. sulla pena di sei anni di reclusione prevista dall’art. 372 cod. pen. e nella stessa misura ex art. 161, secondo comma cod. pen. e quindi con un aumento di anni sedici e mesi otto con decorrenza dalla data del 19 aprile 2011; a tal fine non rileva il limite fissato dall’art. 99, sesto comma cod. pen., v. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328);
(secondo motivo) critiche precluse sulla recidiva (avendo soltanto il ricorrente contestato il bilanciamento in termini di equivalenza e chiesto la riduzione della pena, come emerge dalla sintesi dei motivi a pagg. 6-7 della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso a pag. 8) e manifestamente infondate (risultando non consentito dall’art. 69 cod. pen. un bilanciamento più favorevole);
(terzo motivo) doglianze – quanto alla valutazione delle prove e al giudizio di responsabilità per il reato contestato – di puro fatto e generiche, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti (art. 585, comma 4 cod. proc. pen.) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.