Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, ma non sempre la Corte esamina il merito della questione. Un ricorso inammissibile è un esito procedurale che blocca l’analisi del caso, spesso per vizi formali o per la palese infondatezza dei motivi. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come e perché la Suprema Corte possa giungere a tale conclusione, analizzando due motivi di ricorso comuni: la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Sentenza di Secondo Grado
Un imputato, a seguito di una condanna, decide di impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Milano, proponendo ricorso per Cassazione. I motivi su cui basa la sua difesa sono due:
1. La presunta violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. La contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’obiettivo del ricorrente era, evidentemente, ottenere un esito più favorevole, puntando su istituti giuridici che possono escludere la punibilità o ridurre la pena. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha portato a un risultato opposto.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione non entra nel merito dei fatti, ma si concentra sulla validità e fondatezza dei motivi presentati. In questo caso, entrambi vengono demoliti per ragioni procedurali e di merito.
Il Primo Motivo: La Particolare Tenuità del Fatto
La Corte giudica il primo motivo manifestamente infondato. La ragione è semplice: la Corte d’Appello aveva già affrontato la questione, motivando in modo logico e giuridicamente corretto il motivo per cui non riteneva applicabile la causa di non punibilità. La Cassazione, quindi, non ravvisa alcun errore di diritto nella decisione precedente e considera il motivo un tentativo di ridiscutere una valutazione già correttamente effettuata.
Il Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche Già Concesse
Il secondo motivo viene considerato ancora più debole, definito del tutto privo di specificità e manifestamente infondato. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte rileva un fatto cruciale: tali attenuanti erano già state concesse dal giudice di primo grado. Pertanto, lamentare la loro mancata concessione in appello è un’argomentazione priva di qualsiasi fondamento, dato che il beneficio era già stato acquisito nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte, a meno che non si dimostri un vizio logico o giuridico palese nella sentenza impugnata. Nel primo motivo, la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata. Per il secondo, il motivo era addirittura contraddittorio rispetto alla realtà processuale, poiché le attenuanti richieste erano già state riconosciute. La somma di questi elementi – manifesta infondatezza e mancanza di specificità – conduce inevitabilmente a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate. La pronuncia, quindi, non solo conferma la decisione della Corte d’Appello, ma aggiunge un ulteriore onere economico a carico del ricorrente, sottolineando l’importanza di presentare ricorsi solidi e giuridicamente fondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati: il primo era basato su una questione già correttamente motivata dalla corte precedente, mentre il secondo era privo di specificità e basato su una richiesta errata, poiché le attenuanti contestate erano già state concesse.
Cosa ha deciso la Corte riguardo alla richiesta di applicare la ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo corretto, sia dal punto di vista logico che giuridico, il diniego di tale causa di non punibilità.
Qual era il problema con il motivo di ricorso sulle circostanze attenuanti generiche?
Il problema era che il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma queste erano in realtà già state concesse dal giudice di primo grado. Il motivo era quindi del tutto privo di fondamento e di specificità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici ( veda, in particolare, pag. 4);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto privo di specificità e manifestamente infondato in quanto le predette attenuanti erano già state concesse dal giudice di primo grado;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente