Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1822 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 11 aprile 2023, la Corte di appello dì Roma ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città, emessa in data 28 aprile 2022, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi due di reclusione in ordine al reato di furto pluriaggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si contesta violazione di legge e/o inosservanza degli artt. 179 comma 1 e 601 cod. proc. pen.
Si ritiene che la Corte territoriale abbia omesso di notificare il decreto di citazio giudìzio di appello ed il verbale di udienza cartolare del 30 gennaio 2023, che rinv l’udienza al giorno 11 aprile 2023, all’imputato presso il luogo ove lo stesso si t detenuto – ossia presso la casa circondariale di Rieti – , dando così luogo ad una nu assoluta.
Inoltre, con conclusioni scritte di cui all’art. 23 d.l. 149/2020, inviate dal difensore p.e.c. alla Corte territoriale, il difensore aveva invitato la Corte a verificare se il citazione a giudizio per l’udienza del 30 gennaio 2023, fosse stato notificato personalmen al ricorrente presso il luogo ove era detenuto.
I giudici di merito nulla hanno osservato, all’udienza del 30 gennaio, in merito regolarità delle notifiche, omettendo poi di notificare il relativo verbale di udienza, s forma cartolare, all’imputato nel luogo di detenzione suindicato, in cui si dava atto del del processo al 11 aprile 2023, onde verificare la presenza di querela da parte della persona offesa.
L’omessa notifica degli atti citati, ha determinato una nullità della sentenza ex ar cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche.
Nel ritenere negare la concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche, Corte di appello non ha considerato né la circostanza per cui i precedenti pen dell’imputato fossero risalenti nel tempo – l’ultimo reato contro il patrimonio è stato commesso nel 2013 – né le modeste condizioni di vita individuali e sociali dello stesso le quali avrebbero invece spiegato la fragilità personale ed economica del ricorrente e dunque la sua personalità.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sin quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno co concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1.La censura relativa all’omessa notifica del decreto di citazione per il giu appello è manifestamente infondata, in quanto dagli atti risulta che il decreto di cita appello è stato regolarmente notificato mediante consegna a mani del detenuto presso il luogo di detenzione.
Quanto al rinvio del processo all’udienza del 11.4.2023, statuito all’udienza dei 30.1.20 esso non doveva essere effettuata alcuna notificazione all’imputato dal momento che verteva nell’ambito di processo celebrato con modalità cartolari ai sensi dell’art. 23 176/2020, al quale l’imputato aveva deciso di non presenziare.
1.2.Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché si limita a riproporre la pedissequ reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla cort merito, che aveva posto in evidenza non solo i precedenti penali, commessi anche contro i patrimonio, ma anche la loro reiterazione nel quinquennio, ovvero elementi riten indicativi di un percorso criminale dal quale COGNOME avrebbe dimostrato di non aver m preso le distanze.
In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore del
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare i 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/12/2023.