Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Sono Solo una Copia
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e severi nel processo di Cassazione. Significa che l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte, che quindi non entra neppure nel merito delle questioni sollevate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando e perché ciò accade, sottolineando l’importanza di formulare un ricorso in modo tecnicamente corretto, evitando la semplice riproposizione di argomenti già sconfitti.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. La condanna riguardava due distinti reati: uno legato alla violazione della normativa sull’immigrazione (art. 14 del D.Lgs. 286/1998) e l’altro alla violazione di una misura di prevenzione che gli imponeva di non allontanarsi da un comune specifico (art. 76 del D.Lgs. 159/2011).
I Motivi del Ricorso e le Debolezze dell’Argomentazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
1.  Mancata valutazione del giustificato motivo: Sosteneva che la sua violazione delle norme sull’immigrazione fosse giustificata da una difficile situazione economica, provata, a suo dire, dalla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
2.  Mancanza di residenza: Affermava di non avere alcun legame o residenza nel comune di Urbino, luogo in cui era stato intimato di rientrare, e che quindi la misura di prevenzione fosse ingiusta.
Tuttavia, come evidenziato dalla Corte, questi motivi erano presentati in modo debole e, soprattutto, ripetitivo.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esitazioni. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una semplice fotocopia delle difese già presentate e respinte in appello. La Corte ha rilevato che i motivi proposti erano “meramente riproduttivi di censure già disattese dal giudice di merito”.
Inoltre, l’impugnazione non si confrontava minimamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva smontato la tesi del disagio economico evidenziando come, secondo le risultanze, il ricorrente vivesse di attività illecite come lo spaccio di stupefacenti. Allo stesso modo, aveva provato il legame del soggetto con il comune di Urbino dal fatto che proprio lì avesse ottenuto il suo permesso di soggiorno, sebbene poi scaduto. Il ricorso ignorava completamente questi punti, limitandosi a riproporre le proprie tesi.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su un principio fondamentale del processo in Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, un ricorso efficace non può limitarsi a lamentare un’ingiustizia, ma deve individuare e argomentare un preciso errore di diritto o un vizio logico nel ragionamento del giudice precedente. 
Quando un ricorso, come in questo caso, si limita a ripetere le stesse argomentazioni già valutate e respinte, senza criticare in modo specifico e puntuale le ragioni della decisione d’appello, si dimostra privo dei requisiti minimi per essere esaminato. La Corte non ha il compito di rivalutare prove o testimonianze, ma di controllare la coerenza giuridica della sentenza. Ignorare la motivazione della sentenza che si impugna equivale a presentare un atto sterile, destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione: la precisione e la specificità sono essenziali. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è necessario dimostrare dove e come il giudice d’appello ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. La semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio economico.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi erano una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare le specifiche ragioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che le argomentazioni presentate alla Corte di Cassazione sono una copia di quelle già avanzate nel precedente grado di giudizio (l’appello) e che non introducono una critica specifica e nuova contro la logica o l’applicazione della legge operate dal giudice d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3642 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3642  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, insist l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che i motivi proposti in ricorso (che sono, in realtà, soltanto due: la manc valutazione del giustificato motivo con riferimento all reato dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1 286, e la mancata valutazione della mancanza di residenza in Urbino con riferimento al reato dell’art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, motivi duplicati in ricorso in quanto pro separatamente prima come inosservanza norma penale e poi come vizio di motivazione) sono meramente riproduttivi di censure già disattese dal giudice di merito; con riferimento a situazione di disagio economico, peraltro autocertificata atteso che la prova della esistenza de stessa consisterebbe nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, il ricorso non pren posizione sulla osservazione contenuta in sentenza, secondo cui il ricorrente vivrebbe di attivi illecite quali lo spaccio di stupefacenti (pag. 4 della sentenza), che gli consentirebbero quind disporre di denaro, mentre con riferimento alla mancanza di residenza anagrafica in Urbino, luogo in cui nel foglio di via era stato intimato di rientrare, il ricorso non prende po sull’argomento speso in sentenza (sempre pag. 4) sulla circostanza che il radicamento del ricorrente con Urbino era comprovato dall’essere il luogo in cui aveva ottenuto il permesso d soggiorno scaduto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.