Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Copia
Presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche e non la mera riproposizione di argomenti già esaminati. Quando ciò non avviene, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha rigettato l’istanza di un imputato condannato per il reato di evasione, proprio perché i motivi addotti erano una semplice fotocopia di quelli già respinti in appello.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Ribaltare la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che lo aveva condannato per il reato di evasione. L’imputato aveva basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. L’omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. L’insussistenza del dolo, ovvero l’assenza della coscienza e volontà di commettere il reato.
Questi stessi punti erano già stati sollevati e discussi nel precedente grado di giudizio, ma il ricorrente ha tentato di sottoporli nuovamente all’attenzione della Suprema Corte, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Suprema Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere fatti già acclarati. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione in modo chiaro e conciso. I giudici hanno sottolineato che entrambi i motivi di ricorso erano “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici nella sentenza d’appello, ma si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni.
Questo comportamento processuale non è ammesso in sede di legittimità. La Cassazione non può riesaminare nel merito le valutazioni già compiute correttamente dai giudici dei gradi precedenti. L’inammissibilità del ricorso è, pertanto, la sanzione processuale per chi tenta di trasformare il giudizio di Cassazione in un appello mascherato.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici in Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici o, come in questo caso, puramente ripetitivi. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso articoli censure specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi manifesti nella motivazione che non siano già stati affrontati e risolti. In assenza di tali elementi, l’esito non può che essere il rigetto del ricorso, con l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove questioni di diritto.
Quali erano i motivi del ricorso presentati dall’imputato?
L’imputato chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e contestava la sussistenza del dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato di evasione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3932 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARINI il 23/04/1977
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.
Entrambi i motivi – che deducono l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la sussistenza del dolo del reato di evasione – sono meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024