Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. Quando un’impugnazione è considerata troppo generica? La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, sottolineando che non è sufficiente riproporre le stesse lamentele già respinte in appello. Analizziamo insieme questa decisione per capire le regole fondamentali del processo penale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale per una violazione dell’articolo 187, comma 8, del Codice della Strada. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi principali: la presunta mancanza o apparenza di motivazione della sentenza impugnata, la mancata risposta a uno specifico motivo sollevato nell’atto d’appello e la violazione di alcune norme del codice penale.
La Valutazione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti del tutto infondati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Secondo gli Ermellini, le doglianze presentate dal ricorrente erano meramente generiche e non rispettavano i requisiti stabiliti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Il ricorrente, infatti, non ha fornito argomentazioni specifiche né elementi di fatto e di diritto capaci di sostenere le proprie richieste. Si è limitato a riproporre, in modo quasi identico, le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché non introduce nuovi e pertinenti elementi di critica alla decisione impugnata, ma si traduce in una sterile ripetizione di argomenti già disattesi.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici. Un ricorso è considerato generico quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi di merito, senza indicare le ragioni per cui la soluzione adottata non sia corretta.
Nel caso specifico, la sentenza della Corte d’Appello aveva già fornito una risposta logica e giuridicamente corretta ai punti sollevati dalla difesa. Pertanto, il tentativo di ripresentarli in Cassazione senza una critica puntuale e argomentata è stato considerato un espediente processuale non consentito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: per accedere al giudizio di legittimità, non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione dei giudici di merito. È indispensabile formulare censure specifiche, dettagliate e pertinenti, che mettano in luce le effettive violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali requisiti, l’esito non può che essere una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi delle specifiche ragioni di diritto e di fatto richieste dalla legge, e si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per chi lo propone?
La parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso valido?
Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, un ricorso è valido quando i motivi sono specifici e indicano chiaramente le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta, confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8684 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8684  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Barcellona P.G. per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Pace del Mela, Me, il 25/11/20).
Ritenuto che i motivi di ricorso (mancanza o apparenza di motivazione; mancanza di motivazione rispetto a quanto esposto e richiesto nel secondo motivo dell’atto di appello; violazione degli artt. 54 e 59 cod. pen.) prospettano deduzioni generiche, appalesandosi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i profili di censura con il presente ricorso riprodotti (pp. 2 e 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presid t