Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Limiti del Giudizio di Legittimità
Con l’ordinanza n. 7056 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi proposti non sollevano questioni di diritto, ma si limitano a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Questa pronuncia offre uno spunto prezioso per comprendere la distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Decisione d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due principali doglianze contro la decisione di secondo grado, sperando di ottenere una riforma della condanna dinanzi alla Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti specifici della sentenza impugnata, entrambi legati a valutazioni che il giudice di merito aveva compiuto nell’esercizio del suo potere discrezionale.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto
Il primo motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non riconoscere questa causa di esclusione della punibilità. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che la Corte territoriale aveva ampiamente motivato la sua decisione, basandola su elementi concreti come la distanza percorsa (30 km) e l’organizzazione dell’allontanamento, considerandoli incompatibili con la ‘tenuità’ richiesta dalla norma.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione precisa, negando il beneficio a causa dei gravi e plurimi precedenti penali dell’imputato. Tale valutazione rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito.
La Decisione della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto i motivi proposti erano generici. Essi non individuavano vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), ma si limitavano a presentare una diversa lettura dei fatti, cercando di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del merito, che per sua natura le è preclusa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. I giudici di legittimità hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano formulati in modo generico e si basavano su ragioni di fatto, tentando di rimettere in discussione le ‘incensurabili ragioni della sentenza’ di merito. La Corte d’Appello aveva correttamente esercitato i propri poteri discrezionali, sia nell’escludere la particolare tenuità del fatto, sia nel negare le attenuanti generiche, fondando le proprie decisioni su elementi concreti e non illogici (la distanza percorsa e l’organizzazione della condotta da un lato, i precedenti penali dall’altro). Un ricorso che si limita a criticare tali valutazioni senza dimostrare un errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica è, per definizione, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio di merito. Il suo ruolo è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso, per avere speranza di essere accolto, deve concentrarsi su specifiche questioni di diritto e non può limitarsi a una generica contestazione delle conclusioni a cui è giunto il giudice precedente. La declaratoria di ricorso inammissibile e la conseguente condanna a spese e sanzione pecuniaria servono da monito sull’importanza di formulare impugnazioni tecnicamente corrette e fondate su vizi di legittimità e non su semplici divergenze di valutazione fattuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e contestavano valutazioni di fatto già compiute incensurabilmente dal giudice di merito, senza sollevare specifiche questioni di legittimità o vizi di motivazione.
Quali erano i due motivi principali del ricorso?
I due motivi principali erano la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, entrambe negate dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7056 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto in ordine alla esclusione della ipotesi di cui al cod. pen. è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle incensurabili sentenza che ha fatto leva sulla distanza coperta (30 km) e sui motivi e organizz stesso allontanamento;
Ritenuto che il motivo sulla omessa concessione delle attenuenti generiche c generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice ha considerato i gravi e plurimi precedenti ostativi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024