Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la formulazione di un’impugnazione possa determinarne il destino, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non bastano affermazioni generiche, ma servono censure puntuali e argomentate.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, concernente la detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione in punto di responsabilità. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente le prove a suo carico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha rigettato l’impugnazione senza entrare nel merito della questione. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un punto cruciale: la natura dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, le doglianze sollevate dal ricorrente erano ‘generici e meramente assertivi’. Questo significa che l’atto di impugnazione si limitava a criticare la sentenza in modo vago, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado.
La Cassazione ha evidenziato che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, ben argomentata, con ‘riferimenti completi e puntuali alle evidenze di prova raccolte’. Il ricorso, invece, non era riuscito a individuare specifiche contraddizioni o illogicità nel ragionamento del giudice, limitandosi a una contestazione superficiale.
È importante ricordare che la Corte di Cassazione opera come ‘giudice di legittimità’, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove (come farebbe un tribunale o una corte d’appello), ma assicurare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, senza dimostrare un vizio di legittimità, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice di merito. È indispensabile redigere un ricorso tecnicamente ineccepibile, che articoli motivi specifici, puntuali e pertinenti ai vizi di legittimità tassativamente previsti dalla legge.
La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. Pertanto, la scelta di ricorrere in Cassazione deve essere ponderata attentamente, basandosi su una solida analisi giuridica delle reali possibilità di accoglimento, per evitare che l’impugnazione si trasformi in un’ulteriore penalizzazione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione presenta vizi formali o sostanziali. In questo specifico caso, i motivi del ricorso erano troppo generici e non conformi ai requisiti di legge.
Perché i motivi del ricorso sono stati ritenuti ‘generici e meramente assertivi’?
Perché non contestavano in modo specifico e dettagliato le argomentazioni della sentenza impugnata. Si limitavano a enunciare un disaccordo con la decisione, senza individuare e dimostrare i presunti errori logici o giuridici commessi dal giudice d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44440 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 24/11/1993
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il re d nte