Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Ancona per il reato previsto dall’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). La persona condannata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento di tale pronuncia.
L’obiettivo del ricorso era contestare la valutazione di responsabilità effettuata dai giudici di merito, sostenendo la presenza di vizi nella motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e, senza entrare nel merito della colpevolezza dell’imputata, ha emesso un’ordinanza che dichiara il ricorso inammissibile.
Questa decisione comporta due conseguenze dirette per la ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza della Corte d’Appello diventa così definitiva, e la condanna non può più essere messa in discussione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha chiarito in modo netto le ragioni alla base della sua decisione. I motivi addotti dalla difesa sono stati giudicati ‘non consentiti dalla legge in sede di legittimità’. Ma cosa significa concretamente?
Genericità e Assertività dei Motivi
Il punto cruciale della motivazione risiede nella natura dei motivi del ricorso. Essi sono stati definiti generici e meramente assertivi. In altre parole, la difesa si è limitata ad affermare l’esistenza di vizi di motivazione senza però specificare in modo puntuale e dettagliato quali fossero gli errori logici o giuridici commessi dalla Corte d’Appello. Questo tipo di critica non è sufficiente in Cassazione, dove non si può richiedere una nuova valutazione delle prove, ma solo contestare specifici errori di diritto.
La Motivazione Adeguata della Sentenza Impugnata
A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, ben argomentata. La decisione era basata su ‘riferimenti completi e puntuali alle evidenze di prova raccolte’. Questo significa che i giudici di secondo grado avevano spiegato in modo logico e coerente perché ritenessero l’imputata responsabile, basandosi sulle prove acquisite durante il processo. Di fronte a una motivazione solida, una contestazione generica non può che risultare inefficace.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È una sede di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere specifico, tecnico e deve evidenziare con precisione i vizi della sentenza impugnata. Limitarsi a contestare genericamente la responsabilità, senza un’analisi critica e puntuale della motivazione, conduce quasi certamente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a spese e sanzioni che possono rivelarsi onerose.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono generici, meramente assertivi e non contestano specificamente gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, ma mirano a una nuova valutazione dei fatti.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici e meramente assertivi’?
Significa che le critiche alla sentenza si limitano ad affermare l’esistenza di vizi senza indicarli in modo specifico e dettagliato. In pratica, si contesta il risultato della decisione senza spiegare dove e perché il giudice abbia sbagliato nel suo ragionamento giuridico o logico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2383 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2383 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLITERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., proposto dal difensore di NOME COGNOME, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente essertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugNOME consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera elatrice
Il Presi nte