Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa concludersi con una declaratoria di ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione, con questa decisione, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e puntuali, non potendosi limitare a una generica contestazione della sentenza impugnata. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni a cui sono giunti i giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trani per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che disciplina i cosiddetti reati di ‘lieve entità’ in materia di stupefacenti. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella motivazione della sentenza in punto di responsabilità penale.
Il ricorrente, attraverso i suoi motivi, cercava di mettere in discussione la valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, sostenendo che la motivazione fosse carente e illogica. Tuttavia, come vedremo, la sua contestazione non è stata ritenuta idonea a superare il vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato gli atti e ha concluso per la palese inammissibilità del ricorso. I giudici hanno stabilito che i motivi addotti dall’imputato non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Questo perché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di diritto volto a verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte li ha definiti ‘generici e meramente assertivi’. In altre parole, il ricorrente si è limitato ad affermare l’esistenza di vizi nella motivazione senza però argomentare in modo specifico e dettagliato quali fossero le presunte illogicità o le lacune del ragionamento del giudice di merito.
Al contrario, la lettura della sentenza impugnata ha permesso alla Cassazione di rilevare come questa fosse, in realtà, ben argomentata, con ‘riferimenti completi e puntuali alle evidenze di prova raccolte’. Le contestazioni generiche sollevate nel ricorso non erano quindi in grado di scalfire la solidità logico-giuridica della decisione di condanna. Di conseguenza, non sussistendo i presupposti per un esame nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, fondato su critiche specifiche e pertinenti alla motivazione o alla violazione di legge, e non una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive già vagliate e respinte nel giudizio di merito. La genericità e l’assertività si traducono inevitabilmente in un ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘generici e meramente assertivi’, ovvero non contestavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale è stata invece ritenuta ben motivata e fondata su prove complete.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non ammissibile.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici e meramente assertivi’?
Significa che il ricorso si limita a enunciare l’esistenza di presunti vizi nella sentenza senza spiegarli o argomentarli in modo dettagliato e specifico. È una contestazione superficiale che non si confronta criticamente con il ragionamento del giudice, ma si limita ad affermare una tesi difensiva in modo apodittico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2386 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2386 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2025 del TRIBUNALE di TRANI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorsó di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ‘della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera relatrice
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