Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché la Mera Ripetizione dei Motivi non Funziona
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura specifica di questo giudizio. Non si tratta di un terzo grado di merito, ma di un controllo di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di una strategia difensiva che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Analizziamo il caso per capire i principi applicati.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Terni per il reato di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Perugia. L’imputato, non rassegnato alla condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, la violazione dell’art. 73, comma 5, sostenendo che mancassero gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata. In secondo luogo, denunciava una presunta contraddittorietà nella motivazione della Corte d’Appello riguardo alla sua tesi difensiva, incentrata sull’uso puramente personale della sostanza stupefacente rinvenuta.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Perché? La ragione è tanto semplice quanto cruciale nella pratica legale: i motivi sollevati non erano altro che una riproduzione pedissequa delle censure già ampiamente esaminate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. Il ricorrente non ha articolato un confronto critico e specifico con la sentenza d’appello, limitandosi a riproporre la propria versione dei fatti e le proprie argomentazioni difensive.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso che si limitano a ripetere le stesse questioni già decise in appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata, sono considerati generici e, di conseguenza, inammissibili.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito “adeguati argomenti giuridici” per smontare le tesi difensive. Il ricorso in Cassazione avrebbe dovuto attaccare la logicità e la correttezza giuridica di quegli argomenti, non ignorarli per riproporre le medesime doglianze. La Suprema Corte non è un “terzo giudice” dei fatti, ma un giudice della legge e della logica delle sentenze. Pertanto, tentare di ottenere una nuova valutazione del merito, come la distinzione tra detenzione per spaccio e uso personale, attraverso motivi generici è una strategia destinata al fallimento in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può essere una semplice riedizione delle difese già svolte. Deve, invece, consistere in una critica mirata, specifica e tecnica, capace di far emergere un errore di diritto o un vizio manifesto di motivazione nella decisione impugnata. In assenza di tali elementi, non solo il ricorso verrà dichiarato inammissibile, ma il ricorrente sarà anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza articolare una critica specifica e nuova contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso non sono “consentiti in sede di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove. Il suo compito è solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I motivi proposti, che tendevano a una nuova valutazione dei fatti (come l’uso personale della sostanza), non rientrano in questo ambito.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32333 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Terni per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Terni, 02/02/2018).
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per assenza degli elementi costitutivi della fattispecie; contraddittorietà della motivazione circa l’allegazione difensiva dell’uso personale della sostanza rinvenuta) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (foglio 4 sent imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali i ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr
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