Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Nel processo penale, presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale della difesa, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza della specificità nell’atto di appello.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, che disciplina le ipotesi di lieve entità. Dopo la condanna confermata in appello, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente vizi di motivazione della sentenza di secondo grado. In particolare, venivano contestate la valutazione delle prove e l’applicazione dei criteri per la determinazione della pena.
I Motivi del Ricorso e la Genericità delle Censure
La difesa aveva articolato i suoi motivi di ricorso lamentando una presunta mancanza di motivazione e la violazione di diverse norme del codice di procedura penale e del codice penale (artt. 192, 530 e 133). Tuttavia, secondo la Suprema Corte, queste doglianze erano state formulate in termini “assolutamente generici”. Invece di contestare punti specifici dell’apparato argomentativo della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a riproporre censure astratte, senza un reale confronto con le giustificazioni fornite dai giudici di merito sia sulla responsabilità dell’imputato sia sul trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte: La dichiarazione del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che, ai sensi degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Un ricorso efficace non può limitarsi a una critica generica, ma deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche in modo puntuale.
Le Motivazioni
La motivazione della decisione della Suprema Corte è netta e si fonda sul principio di specificità dei motivi di impugnazione. La Corte ha rilevato che nel caso di specie mancava totalmente un confronto con le “adeguate giustificazioni” fornite dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, era supportata da un “conferente apparato argomentativo” che rispondeva a tutti i profili sollevati dalla difesa. Presentare un ricorso che ignora o non contesta nel dettaglio tale apparato equivale a non presentare un motivo valido. Di conseguenza, l’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità. Chi impugna una sentenza non può limitarsi a manifestare un generico dissenso, ma deve analizzare criticamente la decisione e indicare con precisione dove e perché il giudice avrebbe sbagliato. La conseguenza di un ricorso generico è la sua inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame. Per avvocati e assistiti, questa decisione è un monito a preparare le impugnazioni con la massima cura e precisione tecnica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in termini del tutto generici e non specifici, senza un confronto critico con le adeguate giustificazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa richiede la legge per la validità di un ricorso?
La legge (in particolare gli artt. 581 e 591 c.p.p.) richiede che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta, evitando censure astratte e generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38088 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: mancanza di motivazione, inosservanza degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione e inosservanza dell’art. 133 cod. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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